Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Le scadenze fiscali fino al 27 marzo, in evidenza il versamento del saldo Iva 2024

di Paolo Sardi

settimana-fiscale

15 marzoAssociazioni sportive dilettantistiche, registrazioni contabili

Indicazioni

Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 500.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Annotazione nel prospetto approvato con Dm 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

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15 marzoFatture di modesto valore

Indicazioni

Termine ultimo per registrare in un unico documento riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a Euro 300.

Dall'1.1.2019 è prevista l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'art. 6, D.P.R. 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Le fatture di valore inferiore ai 300 euro. Vanno indicati i numeri delle fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'Iva, distinti secondo l'aliquota applicata.

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15 marzoFatturazione differita (formato elettronico)

Indicazioni

Per imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad Iva termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

L'agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che: "Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all'utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente - al momento dell'operazione - un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta".

Con la Cm 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell'ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l'effettuazione dell'operazione.

Con la Risposta Interpello 24.9.2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo.

N.B. Dal 24.10.2018 le fatture emesse vanno annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione fino al 23 ottobre 2018 entro 15 giorni (dalla data di emissione) - nell'ordine progressivo di numerazione loro attribuito e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, cioè devono partecipare alla liquidazione periodica in relazione alla data di emissione e non a quella di registrazione.

Registro delle vendite o dei corrispettivi. La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

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Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione del 70 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000;

- mancata/non tempestiva memorizzazione o trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso;

- mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è pari al 70 per cento dell'imposta non documentato.


17 marzoVersamento del saldo Iva annuale

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento, in unica soluzione o come prima rata (massimo 9 rate), dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione Iva annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, in un’unica soluzione entro oggi o a rate maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Si può anche versare in un’unica soluzione entro il 30 giugno con lo 0,40% in più per ogni mese (o frazione) successivi al 17 marzo o rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando prima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese (o frazione) successivi al 17 marzo e poi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Codice tributo: nella sezione «Erario» del modello F24 va indicato il codice tributo 6099. Questo codice si utilizza anche qualora dalla dichiarazione Iva 2025 scaturisca un saldo Iva a credito; in questo caso, va compilata la colonna «importi a credito», che il contribuente intende utilizzare in compensazione con altri debiti tributari/contributivi; nello spazio «anno di riferimento» va indicato 2024; la colonna «rateizzazione/Regione/Provincia/mese riferimento» si compila indicando il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate prescelte, e nella colonna «importi a debito versati» va riportato l’importo dell’Iva a debito.

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Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoVidimazione libri e registri contabili, versamento della tassa annuale

Indicazioni

Scade oggi il termine per il versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali pari a:

• 309,87 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a 516.456,90 euro;

• 516,46 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

La tassa è dovuta per i libri di cui all’articolo 2215 Codice civile e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (articolo 2218 Codice civile), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

Sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (articolo 2421 Codice civile), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (Cm 22 ottobre 2001, n. 92/E, paragrafo 2).

Il versamento del tributo viene effettuato con modalità differenti a seconda del momento in cui avviene il pagamento:

- alla costituzione della società (per l’anno di inizio): tramite bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;

- dall’anno successivo a quello di costituzione: tramite modello F24, codice tributo 7085.

Il versamento può essere eseguito anche mediante compensazione ex articolo 17, Dlgs 241/1997, utilizzando crediti disponibili. In tal caso occorrerà utilizzare i canali telematici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate (non è ammesso l’utilizzo dell’home banking).

La prova dell’avvenuto versamento si rende necessaria per ottenere la vidimazione dei libri, ad opera del Registro delle Imprese o del Notaio incaricato.

La tassa deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale (articolo 2215-bis del Codice civile), dei registri stessi, in quanto sussiste comunque il presupposto impositivo (Risposta Interpello, agenzia delle Entrate, 20 febbraio 2025, n. 42).

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100.

Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.


17 marzoConsegna Cupe 2025

Indicazioni

Per i sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione di utili e proventi equiparati derivanti da azioni o titoli; casse incaricate del pagamento degli utili o altri proventi equiparati; rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli Spa; società fiduciarie; imprese di investimento e agenti di cambio, scade oggi il termine per la consegna ai soggetti interessati della Cupe 2025.

La consegna può avvenire tramite consegna diretta o tramite posta ordinaria.

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17 marzoCertificazione unica 2025

Indicazioni

Per i sostituti d'imposta, termine ultimo per la consegna ai soggetti interessati della Cu 2025 per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello sintetico entro oggi.

Inoltre, entro oggi va effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31 ottobre 2025.

Mentre con riferimento ai redditi di lavoro autonomo, la certificazione unica può essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Tra le novità del modello si segnala i campi da compilare per evidenziare:

- il cd. Bonus Natale;

- la disciplina dei fringe benefit erogati ai lavoratori dipendenti (articolo 1, comma 16, legge 213/2023);

- il trattamento integrativo speciale (pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° gennaio al 30 giugno 2024) erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;

- l’imposta sostitutiva del 15% sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario (articolo 7, commi 1 e 2, Dl 73/2024);

- il reddito degli impatriati (articolo 5, Dlgs 209/2023);

- il reddito dei frontalieri, in quanto, in seguito alle modifiche della disciplina e all’accordo contro le doppie imposizioni con la Svizzera, il reddito da lavoro dipendente percepito dai frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa tramite ritenuta alla fonte dell’80% di quanto dovuto ai fini Irpef e imposte locali.

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17 marzoVersamento Iva mensile

Indicazioni

Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il mese precedente se superiore a 100 euro.

N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Il versamento va effettuato con il Modello F24:

- on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

- mediante l'home banking.

Codice tributo: 6002 - versamento Iva mensile febbraio.

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Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoTobin tax, versamento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24. I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in EURO a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211. I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

Codici tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (articolo 1, comma 491, legge 228/2012; 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (articolo 1, comma 492, legge 228/2012); 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (articolo 1, comma 495, legge 228/2012).

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Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoComunicazione dei dati relativi alle spese funebri

Indicazioni

Per gli esercenti servizi di pompe funebri scade oggi il termine per la comunicazione, in via telematica tramite apposito software, all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese funebri.

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17 marzoComunicazione dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi

Indicazioni

Per le imprese assicuratrici, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, scade oggi il termine per la presentazione, in via telematica tramite apposito software, della comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei seguenti dati riferiti all'anno precedente:

1) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ex articolo 78, comma 25, legge 413/1991;

2) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g-ter) del Dpr 605/1973.

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17 marzoComunicazione dei dati relativi alla previdenza complementare

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione, in via telematica tramite apposito software, della comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi ai contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), Tuir versati alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 78, comma 25, legge 413/1991 (come sostituito dall'articolo 3, Dlgs 21 novembre 2014, n. 175).

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17 marzoComunicazione spese universitarie e spese asili nido

Indicazioni

Termine ultimo per la comunicazione all'agenzia delle Entrate dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese universitarie e alle spese relative agli asili nido.

Per ogni studente viene comunicato l'ammontare delle spese universitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento.

Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi.

Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno d'imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti.

Entro tale data scade anche, per gli studenti interessati, la possibilità di presentare l'opposizione all'utilizzazione dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Le spese vengono comunicate in modalità telematica tramite apposito software.

L'opposizione, invece, può essere esercitata mediante presentazione del modello denominato "Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese universitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata". Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente ad una copia di un documento d'identità, deve essere trasmesso all'agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762273.

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17 marzoComunicazione spese per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali

Indicazioni

Termine ultimo per la comunicazione all'agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.

La comunicazione avviene in via telematica.

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17 marzoComunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali verso gli enti del Terzo settore

Indicazioni

Scade oggi il termine per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate nel 2024 a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) che danno luogo a deduzioni o detrazioni (articolo 3, comma 4, Dlgs 21 novembre 2014, n. 175), ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, Dlgs 117/2017.

Il provvedimento agenzia Entrate 4 marzo 2024 e il Dm Mef 1 marzo 2024 dispongono che:

- sono confermate le modalità di invio telematiche previste dal precedente provvedimento 9 febbraio 2018, n. 34431, pur nel rispetto delle nuove specifiche tecniche (allegate al provvedimento del 2024 in esame);

- le comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese destinate a confluire nella dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 78, commi 25 e 25-bis, legge 413/1991.

Si ricorda che gli enti sono tenuti a trasmettere la citata comunicazione solo qualora risultino ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro.

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17 marzoAddizionale comunale Irpef, acconto

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento della rata dell'acconto sull'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto.

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Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoAddizionale regionale Irpef

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.

Il versamento riguarda:

- la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;

- l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 3802 - addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d'imposta.

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Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoRitenute su bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico

Indicazioni

Per banche e Poste Italiane termine ultimo per il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1039 - Ritenuta operata da Banche e poste italiane spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25, Dl 78/2010.

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Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


17 marzoRitenute locazioni brevi, versamento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente.

Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24.

NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo 72 denominato rappresentante fiscale.

Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4,comma 5, Dl 24 Aprile 2017, n. 50.

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Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoRitenute su pignoramenti presso terzi

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1049 - ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - articolo 21, comma 15, Legge 449/1997, come modif. dall'articolo 15, comma 2 , Dl 78/2009.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


17 marzoRitenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

- provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali;

- provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;

- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo:

- 1040: provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali;

- 1040: provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;

- 1040: indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


17 marzoRitenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:

- salari, stipendi, pensioni, ecc.;

- prestazione fondi pensione;

- mance dei croupiers;

- emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);

- pensioni, vitalizi;

- compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;

- altri assegni periodici ex articolo 50, Dpr 917/1986;

- borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;

- redditi di amministratori, sindaci e revisori di società;

- collaborazioni a giornali, riviste;

- distributori a domicilio di giornali;

- indennità di fine rapporto.

Il versamento va fatto con il Modello F24 telematico.

Codici tributo: 1001: salari, stipendi, pensioni, mance dei croupiers; 1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); 1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive, borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale, amministratori, sindaci e revisori di società, collaborazioni a giornali; 1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti.

N.B. Sono definite le modalità della nuova procedura semplificata di trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti di imposta ex articolo 16, Dlgs 1/2024, in alternativa alla presentazione annuale del Modello 770. La nuova procedura consente ai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a cinque, di comunicare, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con il Modello F24, anche l'ammontare delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo operate dal 2025, nonché gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento. La modalità di invio dei dati avviene esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


17 marzoRitenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

- compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;

- compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 100 corrisposti da enti non commerciali);

- compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

- cessione di diritti d'autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;

- diritti e opere dell'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;

- compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;

- compensi a stranieri per brevetti e diritti d'autore;

- partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;

- compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1040 - ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.

N.B. Sono definite le modalità della nuova procedura semplificata di trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti di imposta ex articolo 16, Dlgs 1/2024, in alternativa alla presentazione annuale del Modello 770. La nuova procedura consente ai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a cinque, di comunicare, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con il Modello F24, anche l'ammontare delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo operate dal 2025, nonché gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento. La modalità di invio dei dati avviene esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


17 marzoRitenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24.

Codici tributo: 1019 - ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; 1020 - ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


17 marzoRitenute su redditi di capitale

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:

- obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;

- certificati di deposito e buoni fruttiferi.

Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese precedente relativi a:

- accettazioni bancarie;

- interessi, premi, ecc.;

- interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;

- altri redditi di capitale (diversi dai precedenti);

- interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche;

- cambiali finanziarie;

- proventi di titoli atipici;

- interessi corrisposti a imprese estere;

- cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine;

- prestito di titoli;

- cessione a termine di valute estere;

- OICVM esteri;

- proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti;

- proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'erogante;

- proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1024 - accettazioni bancarie; 1025 - obbligazioni e titoli similari italiani o esteri, certificati di deposito e buoni fruttiferi, interessi, premi, ecc.; 1029 - interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;

1030 - altri redditi di capitale (diversi dai precedenti), interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche, cambiali finanziarie; 1031 - interessi corrisposti a imprese estere; 1032 - cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine, prestito di titoli; 1058 - cessione a termine di valute estere; 1105 - OICVM esteri; 1243 - proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti, proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti; 1245 - proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


17 marzoRitenute su premi e vincite

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese solare precedente relativi a:

- premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;

- premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni;

- premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive;

- altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio;

- premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1046 - premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza; 1047 - premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni, premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive; 1048 - altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio, premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoRitenute su polizze vita

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi corrisposti nel mese precedente relativi a:

- proventi di polizze vita (esclusa morte).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1050 - ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazione sulla vita.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoImposta sostitutiva sui premi di produttività

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (articolo 1, commi 481-482, Legge 228/2012).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente; 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione; 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


17 marzoImposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva, risultante dal conto unico relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da:

- banche;

- società per azioni quotate;

- Stato ed enti pubblici, maturati a favore dei nettisti.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1239 - imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoVersamento addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options; 1054 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1055 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1056 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione; 1059 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni; 1684: Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all'articolo 33 del Dl 78/2010, versamento in autotassazione.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoCapital gain regime del risparmio gestito, versamento imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato

Indicazioni

Per gli intermediari autorizzati termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in caso di revoca del mandato nel corso del secondo mese precedente.

Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24.

Codice tributo: 1103 - imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte, sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoCapital gain regime del risparmio amministrato, versamento imposta sostitutiva

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate e percepite dal contribuente entro il secondo mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1102 - imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoSplit Payment

Indicazioni

Termine per il versamento dell'Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito della «scissione dei pagamenti».

Sul sito Internet del dipartimento finanze sono disponibili gli elenchi dei soggetti (pubblica amministrazione e società o enti collegati) interessati per il 2024 allo split payment per le cessioni o prestazioni effettuate nei loro confronti.

Il versamento va effettuato con il Modello F24 EP con modalità telematiche.

Codice tributo: 620E - Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti articolo 17-ter, Dpr 633/1972.

FrequenzaMensile

17 marzoAccise, versamento

Indicazioni

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad esempio gas metano).

Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico.

FrequenzaMensile

17 marzoImposta sugli intrattenimenti - Apparecchi da divertimento e da intrattenimento

Indicazioni

Termine ultimo per il pagamento annuale delle imposte di intrattenimento per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5123 - Imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento - articolo 22, comma 4, Legge 289/2002 (Rm 5 gennaio 2005, n. 4/E).

FrequenzaAnnuale

17 marzoImposta sugli intrattenimenti

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoImposta di fabbricazione e consumo

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente al netto dell'acconto versato.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 2802 - Accisa spiriti; 2803 - Accisa birra; 2804 - Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi; 2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti; 2806 - Accisa sull'energia elettrica; 2807 - Addizionale energia elettrica; 2808 - Addizionale energia elettrica; 2809 - Accisa sul gas naturale per autotrazione; 2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica; 2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica; 2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato; 2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo; 2814 - Accisa sul gas naturale per combustione; 2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica; 2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume; 2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto; 2818 - Entrate accise eventuali e diverse; 2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume; 2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione; 2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione; 2847 - Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoCanone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, Dpr 640/1972, termine ultimo per il versamento a saldo per l'anno solare precedente del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento.

Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24-accise.

Codice tributo: 5185: canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


17 marzoPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Per gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Aams) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps), termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento a titolo di saldo dovuto per l'anno precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5161 - prelievo erariale unico ed interessi - saldo annuale - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


19 marzoRavvedimento breve omessi versamenti di imposte e ritenute

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 febbraio 2025.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 1,5% (oltre agli interessi legali).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2024 era pari allo 2,5% in ragione d'anno).

Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

FrequenzaMensile

20 marzoConai, dichiarazione e liquidazione del contributo ambientale

Indicazioni

Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:

- presentare la dichiarazione mensile relativa al mese precedente, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;

- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente sulla base delle fatture emesse.

Modalità:

- dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;

- liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai.

Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.

FrequenzaMensile

24 marzoCanone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, Dpr 640/1972, scade oggi il termine per il versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al I periodo contabile (gennaio-febbraio).

Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24-accise.

Codice tributo: 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E ).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


24 marzoPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Per gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS), termine ultimo per il pagamento quarta rata del primo periodo contabile (mesi di gennaio e febbraio), per un importo pari alla differenza del PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo (saldo del periodo a debito).

Il versamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica tramite modello F24, tenendo presente che in caso di omesso o insufficiente versamento si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa in relazione dell'ammontare non corrisposto.

Codice tributo: 5155 - prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco.

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


25 marzoPresentazione dei modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.

In estrema sintesi, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


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