In caso di scissione di un’associazione tra professionisti in favore di una società tra professionisti (Stp), i crediti per compensi professionali relativi a prestazioni rese dalla scissa e trasferiti alla beneficiaria, all’atto del pagamento non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600. Il chiarimento emerge dalla risposta ad interpello 21 del 28 gennaio 2026 con cui l’agenzia delle Entrate analizza le conseguenze sugli obblighi di effettuazione delle ritenute derivanti da una scissione totale asimmetrica trasformativa di un’associazione professionale tra Avvocati e Commercialisti in favore di due beneficiarie, aventi la forma giuridica di società di capitali.

Entrate, risposta a interpello 21/2026

 

Il regime di neutralità delle riorganizzazioni degli studi professionali

La questione origina dal Dlgs 192/2024, norma che ha introdotto nel corpo del Tuir l’articolo 177 bis riguardante le operazioni straordinarie nel reddito di lavoro autonomo.

Con l’articolo 177...

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