Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Le scadenze fiscali fino al 5 marzo: in evidenza le cominicazioni Lipe e il bilancio dei consorzi

di Paolo Sardi

Settimana Fiscale

20 febbraioConai, dichiarazione e liquidazione del contributo ambientale

Indicazioni

Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:

- presentare la dichiarazione mensile relativa al mese precedente, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;

- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente sulla base delle fatture emesse.

Modalità:

- dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;

- liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai.

Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.

Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: per l’importazione di imballaggi vuoti una procedura analoga a quella dei produttori, per l’importazione di merci imballate una procedura ordinaria, una semplificata e per le piccole imprese, anche una procedura forfetaria si veda la Circolare Conai 2 dicembre 2019 e la circolare Conai 17 dicembre 2024.

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Sanzioni


25 febbraioPresentazione dei modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione agenzia delle Dogane 3 febbraio 2026, n. 84415, è stata elevata la soglia per presentare il modello INTRA-2 bis con periodicità mensile.

Sono tenuti all’adempimento con periodicità mensile i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La soglia precedente era fissata a 350.000 euro.

La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.

Inoltre, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

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Sanzioni

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


28 febbraioDeposito del bilancio da parte dei consorzi con attività esterna

Indicazioni

Come chiarito dall'Osservatorio permanente fra Cndcec e Unioncamere la situazione patrimoniale, che ai sensi dell'art. 2615-bis c.c. gli amministratori dei consorzi con attività esterne devono depositare entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio (cioè entro il 28 febbraio), deve essere in formato Xbrl.

I Consorzi devono depositare la situazione patrimoniale, redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove hanno sede. La nota integrativa deve essere riferita alla sola situazione patrimoniale con lo scopo di illustrare e di fornire ulteriori informazioni qualitative e descrittive al fine di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale.

Per il deposito è previsto l'obbligo di presentazione del bilancio XBRL che potrà essere redatto utilizzando lo schema di tassonomia per i bilanci di esercizio in forma ordinaria, abbreviata o micro, in funzione delle dimensioni del consorzio, analogamente a quanto previsto per le società di capitali.

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Sanzioni


02 marzoComunicazioni dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo agrari e fondiari

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione della Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari.

Presentazione in modalità telematica tramite apposito software.

FrequenzaAnnuale

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Sanzioni


02 marzoConguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Indicazioni

Termine ultimo per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini Irpef sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef.

FrequenzaAnnuale

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Sanzioni


02 marzoComunicazione liquidazioni periodiche Iva (Lipe)

Indicazioni

Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre 2025.

Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti in regime forfetario).

In data 14 marzo 2023 l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ex provvedimento agenzia Entrate 21 marzo 2018, punto 1.4.

Il modello denominato «Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva» va presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Con il Provvedimento agenzia delle Entrate 14 marzo 2024, n. 125654, vengono modificate le informazioni da inserire nella comunicazione dei dati delle Lipe, recependo le disposizioni contenute nell’articolo 9, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 che ha fissato in 100 euro (in luogo di quella precedente di 25,82 euro) la soglia minima per il versamento dell’Iva periodica (articolo 1, comma 4, Dpr 100/1998; articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 542/1999). Di seguito trovate alcune modifiche, come:

a) la sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;

b) la nuova dicitura del rigo VP10 con «Versamenti auto F24 elementi identificativi»;

c) la descrizione del rigo VP10 (versamenti auto Ue) relativa all’imposta sulle prime cessioni interne di auto acquistate in ambito Ue, che è sostituita con «Versamenti auto F24 elementi identificativi» (Dl 262/2006);

d) l’eliminazione nel paragrafo «Eventi eccezionali» delle istruzioni, codice 2, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.

FrequenzaTrimestrale

Istituto

Sanzioni

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è punita con la sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000 euro.

Se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza tali importi sono ridotti alla metà (da 250 a 1.000 euro) oppure se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

È comunque sempre possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per sanare eventuali irregolarità relative alle dichiarazioni periodiche.


02 marzoContratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione della denuncia annuale cumulativa

Indicazioni

Termine ultimo per la registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente. Unitamente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro.

Presso qualsiasi Ufficio Territoriale dell'agenzia delle Entrate, o in modalità telematica.

Codice tributo: 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione.

FrequenzaAnnuale

Istituto

Sanzioni


02 marzoTipografie e rivenditori autorizzati, comunicazione dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione della comunicazione annuale all'agenzia delle Entrate dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nel 2025.

L'invio va effettuato in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, tramite apposito software.

FrequenzaAnnuale

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Sanzioni


02 marzoVersamento dell'imposta di bollo su E-fattura

Indicazioni

Termine ultimo per il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel IV° trimestre 2025.

N.B. Con il provvedimento agenzia Entrate 21 novembre 2024 viene messo a disposizione di contribuenti e intermediari delegati un nuovo strumento digitale per gestire le richieste di assistenza direttamente nell'area riservata del proprio sito istituzionale. Per le modalità e i termini per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle e-fatture inviate attraverso il SdI occorre richiamare l'articolo 6, comma 2, Dm 17 giugno 2014, il quale prevede che l'agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provveda con procedure automatizzate, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulti dovuta. Tali integrazioni sono portate a conoscenza del cedente/prestatore, all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi».

Il soggetto destinatario della comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, può chiedere all'agenzia assistenza sulla comunicazione per rideterminare le somme dovute (servizio Civis).

Inoltre, Ex articolo 3, commi 4 e 5, Dl 73/2022 dal 2023 se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera 5.000 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l'importo dell'imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (entro il 30 novembre).

Il pagamento dell'imposta va effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su c/c bancario o postale, o con il modello F24 predisposto dall'agenzia delle Entrate.

Codice tributo: 2524 per le fatture elettroniche del quarto trimestre.

FrequenzaTrimestrale

Istituto

Sanzioni


02 marzoVersamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, anche su assegni informa libera e su vaglia postali in forma libera

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento della 1° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 2 febbraio 2026.

Il versamento va fatto utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Codice tributo: 2505 - Bollo virtuale - Rata.

FrequenzaBimestrale

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Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: sanzione pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta.


02 marzoContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° febbraio.

N.B.: è stato approvato il Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.

Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.

L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.

Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L'Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.

Istituto

Sanzioni

Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 25% dell'importo non versato.


02 marzoComunicazione periodica intermediari finanziari

Indicazioni

Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.

FrequenzaMensile

Istituto

Sanzioni


02 marzoEnti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento Iva relativa ad acquisti intracomunitari

Indicazioni

Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.

FrequenzaMensile

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Sanzioni


02 marzoDichiarazione Iva Ioss e liquidazione

Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaMensile

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Sanzioni


02 marzoRavvedimento sprint

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 febbraio 2026.

Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 0,1% (oltre agli interessi legali).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 1,6% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2025 era pari allo 2% in ragione d'anno).

La modifica ha effetto per gli interessi da ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) maturati dal prossimo anno, come pure per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto (articolo 45, comma 2, del Tuir) e degli interessi di mora (articolo 89, comma 5, del Tuir).

Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.

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Sanzioni


02 marzoMemorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio

Indicazioni

Dal 1° luglio 2018 è scattato l'obbligo per la  memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (Dlgs 5 agosto 2015, n. 12).

La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

FrequenzaMensile

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Sanzioni


02 marzoSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio, trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo

Indicazioni

Termine ultimo per:

- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);

- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (articolo 61, comma 1, lettera e, Dlgs 504/1995).

Con l'avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24 ottobre 2025 sono state fornite istruzioni operative circa le modalità di versamento delle accise, dell’imposta di consumo sui lubrificanti e bitumi, dei diritti di licenza e di altri importi dovuti ai sensi del Dlgs 504/1995.

Le modalità di pagamento attualmente consentite per i versamenti relativi alle accise e ad altri tributi doganali sono le seguenti:

a) modello F24 Accise, che consente l’indicazione diretta del codice tributo, della Provincia e del codice accisa;

b) piattaforma PagoPA, nel rispetto dei limiti e delle specifiche tecniche definite dalla determinazione 13 novembre 2020, n. 413976/RU ove sono individuati sia i capitoli d’imposta sia i riferimenti territoriali relativi alle immissioni in consumo;

c) versamento diretto al bilancio dello Stato mediante bonifico bancario o postale, introdotto con il Dm 9 ottobre 2006, n. 293, per le ipotesi residuali in cui non sia possibile utilizzare i canali ordinari.

FrequenzaMensile

Istituto

Sanzioni


02 marzoPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Versamento del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento.

Termine ultimo per il pagamento della terza rata del primo periodo contabile (mesi di gennaio e febbraio), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il quinto periodo contabile (mesi di settembre e ottobre).

Il versamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica tramite modello F24, tenendo presente che in caso di omesso o insufficiente versamento si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa in relazione dell'ammontare non corrisposto.

Codice tributo: 5155 - prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239).

FrequenzaRateale

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Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


02 marzoImposta sulle assicurazioni

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

FrequenzaMensile

Istituto

Sanzioni


02 marzoOperazioni in oro, invio della dichiarazione

Indicazioni

Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuate nel mese precedente.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla Uif (Unità di informazione finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi.

FrequenzaMensile

Istituto

Sanzioni


02 marzoTasse automobilistiche

Indicazioni

Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto).

Il pagamento può essere effettuato tramite PagoPA, presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di Ccp, presso gli Uffici dell'Aci, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

Con Dm 13 febbraio 2025, il Mef ha stabilito l'estensione delle modalità di versamento unitario, di cui all'articolo 17, Dlgs 241/1997, anche per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate.

Nello specifico, viene disposto che per il pagamento del bollo auto, nonchè dei relativi interessi e sanzioni dovuti a seguito di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate, si applicano le modalità di versamento unitario con il Modello F24. I termini e le modalità per l'attuazione del versamento della tassa automobilistica vengono fissate con successivo Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. L'estensione è applicata ai pagamenti relativi ai veicoli registrati nelle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Istituto

Sanzioni

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:

- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;

- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).


02 marzoSuperbollo

Indicazioni

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Codice tributo: 3364.

Istituto

Sanzioni

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:

- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;

- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).


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