La Consulta si è pronunciata chiarendo che il coordinamento tra le attività di accertamento del tributo e del reato è ammissibile e ha ritenuto che, nonostante i dubbi espressi al riguardo dalla Cassazione, non solo non sia implausibile, ma sia anzi preferibile interpretare l’articolo 21 bis nel senso che il giudicato penale di assoluzione faccia stato anche per ciò che riguarda il tributo, oltre che per le sanzioni.
Il valore ordinamentale del coordinamento fra giudizi
Per cercare di comprendere appieno la logica nella quale si colloca la sentenza n. 50 del 2026 della Corte Costituzionale nel momento in cui ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21 bis del Dlgs 74/2000 si ritiene necessario muovere da una considerazione di fondo.
Ci sono ordinamenti nei quali il processo ha il fine di disvelare la...


