Contabilità

Fusione con la Spac con riporto delle perdite e dell’eccedenza Ace

di Stefano Brunello e Matteo Piva

In caso di fusione di una Spac (Special purpose acquisition company) nella società operativa dalla stessa acquisita è possibile il riporto delle perdite e dell’eccedenza Ace generate dalla prima, pur se la stessa non rispetta i requisiti patrimoniali e di vitalità richiesti dall’articolo 172, comma 7 del Tuir. È quanto emerge da una risposta, non ancora pubblicata, con cui l’agenzia delle Entrate ha affrontato il tema di un’operazione di fusione che ha coinvolto una Spac, ovvero quel veicolo societario costituito con l’obiettivo di reperire – mediante il collocamento sul mercato di strumenti finanziari (Ipo) – le risorse necessarie ad acquistare e fondere società operative non quotate (target).

Nel caso oggetto dell’interpello la Spac, durante le fasi di ricerca della società target e di definizione dell’operazione di quotazione, aveva generato significative perdite fiscali ed eccedenze di deduzioni Ace, derivante quest’ultima dai conferimenti ricevuti in sede di Ipo.

Il veicolo, tuttavia, non soddisfaceva i requisiti di vitalità e di patrimonio netto di cui all’articolo 172, comma 7 del Tuir. Da un lato, infatti, non registrava ricavi propri dell’attività caratteristica né spese per prestazioni di lavoro subordinato nel biennio precedente; dall’altro, il suo patrimonio netto risultava inferiore alle perdite ed eccedenze riportabili per effetto della sterilizzazione dei conferimenti ricevuti nei 24 mesi precedenti e, in particolare, con la quotazione.

Nell’accogliere la soluzione interpretativa proposta dal contribuente, l’Ufficio autorizza la disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite ed eccedenze Ace valorizzando, ai fini dell’accertamento della vitalità economica, le peculiarità insite nel meccanismo di funzionamento delle Spac, riconosciute come veicoli societari in grado di rispondere a specifiche logiche di ordine economico, finanziario e giuridico.

In primo luogo, ai fini della verifica del test di vitalità, la Direzione centrale prende in considerazione, in assenza di spese di lavoro subordinato, la variazione dei compensi degli amministratori che hanno concretamente gestito l’intera operazione. Inoltre, l’Ufficio ritiene applicabili i principi contenuti nella circolare 6/E/2016 con riferimento alle operazioni di Mlbo, ravvisando un’analogia sostanziale tra le due fattispecie, entrambe attuazione di uno schema operativo tipico che si sostanzia nell’individuazione di una società target e nella fusione con la stessa ma che si differenziano in relazione alle modalità di finanziamento dell’investimento.

Precisa pertanto che il veicolo può considerarsi vitale ogniqualvolta esso svolga funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione, a prescindere dall’assenza di ricavi operativi; inoltre, i conferimenti ricevuti con l’Ipo, peraltro di importo superiore alle perdite fiscali ed eccedenze di Ace, vanno ritenuti fisiologici nell’ambito della realizzazione dell’operazione di acquisto della società target e, dunque, non rivolti a consentire un artificioso recupero delle perdite fiscali. Viene quindi riconosciuta l’assenza dell’intento elusivo che l’articolo 172, comma 7, del Tuir intende contrastare.

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