Diritto

Mafia, niente interdittiva per i contratti occasionali

Contraddittorio e percorso di verifica gestito dal Prefetto. Al termine informativa liberatoria o atto interdittivo

di Guglielmo Saporito

Dal novembre 2021, l’articolo 49 del Dl 152 dà rilievo all’occasionalità delle situazioni che possono coinvolgere l’imprenditore che abbia contatti con un’impresa mafiosa.

Fino ad oggi bastava una generica vicinanza per far scattare il rischio di interdittiva antimafia: oggi invece, se il contatto è occasionale, si apre un procedimento intermedio, gestito dal Prefetto. Si prevede infatti un periodo da 6 a 12 mesi, durante il quale vi è una “sorveglianza”, che alla fine può condurre all’informativa antimafia liberatoria (favorevole all’impresa ), o giungere alla sfavorevole informativa interdittiva.

In parallelo alla «prevenzione collaborativa» affidata al Prefetto, vi può essere anche il controllo giudiziario (articolo 34 bis comma sei Dlgs 159 / 2011), che parte dagli stessi presupposti (un’agevolazione occasionale ), ma che è più invasiva nei tempi (da uno a tre anni) e nei controlli (più penetranti). Quando l’impresa è ammessa alla prevenzione collaborativa con il Prefetto, non vi sono effetti interdittivi, e quindi l’impresa non perde la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, nè perde la titolarità di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni licenze e concessioni: il procedimento si svolge all’interno della prefettura, con una comunicazione al Tribunale penale competente.

Prima del decreto legge 152 / 2021, era rimesso al Prefetto l’accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa, formula generica che poteva comprendere anche l’instaurazione di meri rapporti commerciali o associativi tra l’impresa ed una società esposta al rischio di influenza criminale (Consiglio di Stato 7890/2021). Spettava poi al Prefetto, in sede di interdittiva, valutare situazioni di infiltrazione: i casi più delicati erano quelli di matrice indiziaria, allorché ad esempio si sono valutate le sentenze penali di proscioglimento o di assoluzione le quali, pur apparentemente favorevoli, contenessero tuttavia valutazioni su fatti (non punibili penalmente) che fossero sintomo di contaminazione mafiosa. Spesso, l’indagine era su rapporti di parentela dai quali trasparisse una regia collettiva di clan, o sulle frequentazioni, conoscenze, amicizie. Anche le attività apparenti, quali la partecipazione a campagne antimafia, antiusura o antiriciclaggio potevano essere elementi negativi, in quanto tendenti a dare un volto di legalità e ad allontanare sospetti. Il rischio di precipitare nell’ interdittiva prefettizia antimafia è oggi mitigato dalla fase di «prevenzione collaborativa» (articolo 94 bis Dlgs 159 / 2011, inserito nel 2021), che introduce il dubbio dell’ occasionalità: per verificare la quale, l’impresa è sottoposta alle misure organizzative previste dal Dlgs 231 / 2001 (con controlli interni ed auditing), comunicando i rapporti economici superiori a € 7000 e con altri adempimenti finalizzati alla trasparenza amministrativa. Durante tale periodo di collaborazione, non vi sono effetti interdittivi.

In precedenza, per evitare la paralisi derivante dalla interdittiva prefettizia (molto raramente sospesa ) si ricorreva ad una cura drastica, rappresentata dal più profondo «controllo giudiziario» (articolo 34 bis Dlgs 159/2011): per un periodo da uno a tre anni l’impresa si sottoponeva a controlli su acquisti, pagamenti ed incarichi, con un giudice (penale) delegato ed un amministratore giudiziario. Tra interdittiva prefettizia e controllo giudiziario rimaneva comunque una differenza in quanto l’interdittiva si basa sul pericolo di infiltrazione (Consiglio di Stato 7855/2021), mentre il controllo giudiziario riguardava la prognosi circa il recupero dell’impresa al circuito legale. Oggi, le due misure si avvicinano. Senza clamore, e senza interrompere l’attività in corso, può iniziare infatti un colloquio con il Prefetto, attraverso controllori qualificati e per un periodo limitato (massimo un anno) per verificare se i contatti con imprese compromesse siano stati solo casuali. Il rapporto tra la prefettura e le imprese diventa più articolato: non solo da un contraddittorio prima delle scelte del Prefetto, ma la stessa autorità può graduare l’esercizio del potere optando per un controllo temporaneo, prima di rilasciare il provvedimento favorevole (l’iscrizione in white list) o adottare l’informativa interdittiva.

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