Adempimenti

Manutenzione più semplice sulle imbarcazioni non Ue

Circolare 20/D/2022 dell’agenzia delle Dogane: la gestione degli interventi risulterà meno onerosa e con regole meglio definite

Per i cantieri la gestione degli interventi di manutenzione o di trasformazione su imbarcazioni da diporto non Ue risulta più semplice, meno onerosa e con regole maggiormente definite, dopo l’emanazione della circolare 20/D/2022 del 30 maggio dell’agenzia delle Accise e Dogane e dei Monopoli.

Manutenzioni e riparazioni in ammissione temporanea (At)

Il vincolo all’At può avvenire in via semplificata, con il passaggio della frontiera, o presentando l’allegato 71-01 RD, con yacht sia funzionante sia nella necessità di lavorazioni, con ingresso sia via mare (nelle acque territoriali), sia via terra, anche trasportato a bordo di altro mezzo (non autopropulso).

Il periodo massimo di permanenza (18 mesi) va considerato globalmente anche se le merci vengono vincolate dal titolare a un altro regime speciale (per esempio Perfezionamento attivo - Tpa) e poi nuovamente poste in At, se il bene è vincolato ai diversi regimi dallo stesso soggetto e con la stessa finalità. Se invece il titolare cambia (per esempio dell’At è l’armatore e del Tpa il cantiere, terminate le lavorazioni il Tpa viene appurato e la successiva At è di nuovo in capo al titolare dello yacht), rilevano i soli due periodi in cui l’unità è vincolata al regime da parte del medesimo soggetto (nell’esempio il titolare del mezzo). Seppure fino a oggi ciò sia avvenuto di rado, yacht, materiale a bordo e tender possono essere sottoposti – in regime di At, senza prestazione di garanzia – a operazioni di manutenzione e riparazione, purché non sia modificata la struttura, non ci siano miglioramenti della performance o considerevole aumento del valore.

La circolare indica un elenco esemplificativo degli interventi ammessi e la procedura, che include la presentazione dell’allegato 71-01 RD, eventualmente ex-post. Diritti e obblighi derivanti dal regime devono essere trasferiti al cantiere incaricato di svolgere i lavori mediante modello Toro (transfer of rights and obligations), autorizzato dall’ufficio doganale. Il trasferimento non è dovuto nel caso in cui lo yacht permanga nella disponibilità e responsabilità del suo titolare diretto (per esempio lavori eseguiti in banchina).

Per quanto riguarda l’Iva, come confermato dall’agenzia delle Entrate con la nota protocollo 173272/2022, le lavorazioni su yacht in At rientrano nel regime di non imponibilità ex articolo 9 comma 1, n. 9 del Dpr 633/72.

Interventi maggiori in perfezionamento attivo (Tpa)

I chiarimenti riguardano l’elencazione esemplificativa delle operazioni che, in quanto comportano interventi strutturali e migliorie di carattere sostanziale, anche su una singola parte o elemento dell’unità da diporto rendono necessario il riscorso al trattamento di perfezionamento attivo (Tpa) con, però, semplificazioni in tema di garanzie. Riguardo a queste ultime, nel presupposto:

1 che vanno verificati: solvibilità finanziaria e affidabilità dell’operatore e rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale;

2 che per il Tpa è sempre necessaria la costituzione di una garanzia a copertura di diritti doganali eventualmente dovuti;

3 che esistono delle differenti applicazioni di riduzioni/esoneri tra garanzia isolata e globale, in via sperimentale l’Adm dà avvio, per il solo settore nautico (dove importi particolarmente elevati si associano a limitato rischio d’insorgenza dell’obbligazione doganale), ad una procedura armonizzata con quella unionale. Questa procedura serve per valutare la possibilità di concedere l’esonero totale o parziale della garanzia, con una riduzione fino al 50% o 30% dell’importo di riferimento della garanzia per l’Iva per l’operatore non Aeo e fino al 100% per l’operatore Aeo.

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