Acconto Iva del 27 dicembre, test sugli esoneri per chi ha cessato l’attività
I contribuenti tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, sono obbligati al versamento dell’acconto dell’imposta, relativo all’ultimo periodo del 2019. Il versamento deve essere effettuato entro venerdì 27 dicembre 2019. Tale scadenza non deve essere osservata dai soggetti esonerati dal versamento e da coloro che sono nelle condizioni di esclusione dallo stesso. L’importo dovuto può essere calcolato scegliendo alternativamente tra tre metodi: storico, previsionale o analitico.
I soggetti obbligati
In generale, sono obbligati al versamento dell’acconto Iva tutti i contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva, ossia coloro che esercitano attività d’impresa, ovvero attività artistiche o professionali, in base agli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972, titolari di partita Iva.
Gli esoneri
Sono, invece, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati, storico o previsionale, su cui sostanzialmente si basa il calcolo. Tale requisito è ravvisabile, ad esempio, nei seguenti casi, evidenziati dalla circolare del ministero delle Finanze n. 52 del 3 dicembre 1991:
•coloro che, nell’anno precedente, hanno evidenziato quale «dato storico» un credito d’imposta, per il quale è stato chiesto o meno il rimborso, ovvero un debito d’imposta non superiore a 117,38 euro, il cui 88% è inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);
•coloro che, pur avendo effettuato nell’anno precedente un versamento relativo all’ultimo periodo d’imposta, ovvero in sede di dichiarazione annuale, ritengono, in via previsionale, di chiudere la contabilità Iva, per l’anno 2019, con una eccedenza detraibile d’imposta, ovvero con un debito d’imposta non superiore a 117,38 euro, il cui 88% è inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);
•coloro che nell’anno hanno registrato solo operazioni esenti, non imponibili, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
•gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se trimestrali, ovvero entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
•coloro che, quali contribuenti mensili, hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (termine del periodo precedente);
•coloro che, quali contribuenti trimestrali, hanno cessato l’attività entro il 30 settembre (termine del periodo precedente);
•coloro che, nel corso dell’anno 2019, hanno iniziato o inizieranno l’attività, siano essi contribuenti mensili ovvero contribuenti trimestrali.
Sono, inoltre, esonerati i soggetti che non rientrano, in base all’articolo 6, comma 2, della legge 405/1990, tra coloro che sono «sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
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■ Acconto Iva 2019
di Laura Mazzola - Tratto da «La Settimana Fiscale»