Assenza temporanea del destinatario, senza prove la notifica è inesistente
Spetta all’ufficio dimostrare sia il tentativo di consegna sia l’invio dell’informativa. Il procedimento si ritiene viziato se l’ente non assolve al proprio onere probatorio
La Commissione tributaria regionale della Puglia con la sentenza n. 2387/26/2022 (presidente e relatore Ventura) ha affermato che la notifica delle cartelle di pagamento in caso di irreperibilità relativa del destinatario, temporaneamente assente al momento della consegna, è inesistente se nel corso del giudizio l’amministrazione finanziaria non fornisce la prova di aver rispettato la sequenza procedurale normativa.
Infatti, l’articolo 140 del Codice di procedura civile, l’articolo 26, comma 6 del Dpr 602/73 e l’articolo 60, comma 1, lettera b/bis, del Dpr 600/73, dispongono che in caso di irreperibilità relativa del destinatario, oltre all’invio della raccomandata contenente l’atto notificato, deve essere effettuato anche l’invio di una seconda raccomandata informativa con la quale il destinatario, momentaneamente assente dalla propria abitazione, viene informato del tentativo di notifica.
Sul punto, è necessario che, a fronte della contestazione in giudizio da parte del contribuente, l’agenzia delle Entrate fornisca la prova tanto del tentativo di notifica, quanto dell’invio della seconda raccomandata informativa.
La giurisprudenza - tanto di legittimità quanto di merito - pacificamente sostiene che il procedimento notificatorio è da ritenersi inesistente per vizi insanabili riferibili allo stesso, quando l’ufficio non assolva al proprio onere probatorio ai sensi dell’articolo 2697 del Codice civile, ossia non fornisca la prova in giudizio del tentativo di notifica e della seconda raccomandata informativa.
Del resto, la Corte di cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi con riguardo alla contestazione specifica e puntuale da parte del contribuente del contenuto e della conformità delle relate di notifica prodotte in giudizio dall’amministrazione finanziaria, affermando che, in base all’articolo 2719 del Codice, il disconoscimento della copia fotostatica onera la parte della produzione dell’originale in giudizio, mediante anche esibizione in udienza.
In difetto, il procedimento notificatorio è da ritenersi viziato e, dunque, ne consegue la nullità della pretesa erariale.
Nel caso di specie, tanto in primo grado quanto in secondo, l’agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito la prova né della notifica, né dell’invio della seconda raccomandata; il tutto, a fronte della specifica contestazione da parte del contribuente di mancata conoscenza della notifica delle cartelle di pagamento, nonché della produzione in giudizio da parte dell’ente della riscossione di generiche dichiarazioni asseritamente attestanti la ritualità della notifica, ma che nulla hanno a che vedere con i documenti richiamati dalla normativa.