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Biogas, la tariffa non è reddito per le imprese agricole

Bocciata dalla Ctp Pavia la tesi del Fisco che ha «mischiato» prelievo Iva (dovuto) e imposte dirette

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di Giorgio Gavelli

La tariffa omnicomprensiva è soggetta a Iva, ma non concorre a formare il reddito delle imprese agricole. Questa è la sintesi della sentenza della commissione tributaria provinciale di Pavia 403/01/2020 depositata il 3 novembre scorso (presidente Rabai, relatore Pirola).

La questione verteva su un avviso di accertamento promosso dall’agenzia delle Entrate nei confronti di un’impresa agricola individuale, quindi rientrante nel reddito agrario, che produceva energia elettrica rispettando puntualmente la prevalenza. Infatti l’alimentazione dell’impianto era costituita da prodotti ottenuti per oltre il 51% dai terreni e dall’allevamento dell’impresa stessa.

Quindi l’azienda agricola rientrava nel reddito agrario per quanto riguarda l’energia sotto la franchigia (2.400.000 kWh) e per la quota incentivo. Sulla parte eccedente, il reddito viene determinato applicando ai corrispettivi registrati ai fini Iva la percentuale di redditività del 25%, come previsto dall’articolo 1, comma 423, della legge 266/2005.

L’impresa agricola aveva operato in questo modo, ma l’agenzia delle Entrate di Pavia non ha ritenuto legittimo applicare l’esenzione sulla quota incentivo, che nella fattispecie è denominata tariffa omnicomprensiva, in quanto la risoluzione 88/E/2010 prevede che tale tariffa percepita dal Gse rientri nel campo di applicazione dell’Iva.

In effetti, la risoluzione è corretta, in quanto chi produce energia elettrica a mezzo di impianti biogas riceve una tariffa che comprende sia il prezzo dell’energia (ad esempio 0,05 euro per kwh) che la tariffa incentivante (ad esempio 0,23euro per kwh).

Siccome l’intera tariffa è soggetta a Iva, l’Agenzia non l’ha assimilata a incentivo e quindi ha ripreso a tassazione l’intero importo della tariffa omnicomprensiva (0,28 euro per kwh). Peraltro l’attività di accertamento è stata accompagnata dal massimo rigore a tutela della pretesa erariale con tanto di sequestro conservativo dell’azienda (si veda Il Sole 24 Ore del 28 maggio 2020).

La commissione tributaria di Pavia ha rimesso le cose a posto annullando l’accertamento. Nel dispositivo i giudici pavesi scompongono correttamente la questione, distinguendo i due regimi:

1. il regime Iva prevede l’assoggettamento della tariffa omnicomprensiva in quanto comprende anche il prezzo di vendita dell’energia;

2. il regime delle imposte dirette, ai sensi del comma 423, prevede che l’importo rientri nell’ambito del reddito agrario.

I giudici sottolineano come l’Agenzia non abbia rispettato la norma primaria e nemmeno in sede di controdeduzioni abbia considerato le motivazioni del contribuente.

Nella produzione di energia elettrica da risorse agroforestali, la determinazione del reddito eccedente la quota incentivo deve essere effettuata dal contribuente, in quanto l’incasso riguarda l’intera tariffa pari a 0,28 per kWh, mentre l’esenzione riguarda solo la quota incentivo. Quindi si procede empiricamente calcolando quanta parte della tariffa va attribuita al prezzo di vendita di energia, poiché solo tale quota è soggetta ad imposizione diretta.

La soluzione semplice da adottare è quella di calcolare l'imponibile moltiplicando i kWh fatturati al Gse per il prezzo della energia comunicato annualmente dalla Autorità per l’energia elettrica e il gas.