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Bonus pubblicità al 30% per il 2020 e senza riferimento agli investimenti incrementali

Invariati i beneficiari, le tipologie di spese agevolabili e le condizioni di accesso al credito

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di Norberto Mariani

Rafforzato il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari. È quanto previsto dall’articolo 98 del Dl 18/2020 (decreto «Cura Italia»), che non è stato oggetto di modifiche sostanziale nel corso del primo esame parlamentare in Senato e ha introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 57-bis del Dl 50/2017), al fine di supportare indirettamente le numerose realtà editoriali che per l’emergenza Covid-19 rischiano di vedere pregiudicata la propria sostenibilità economica.

In particolare, al fine di incentivare gli investimenti pubblicitari di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è previsto che il credito di imposta sia concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio 2020 e non già entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all’esercizio precedente.

Rimangono invece invariati, oltre ai soggetti beneficiari dell’agevolazione anche le tipologie di investimento agevolabili e le condizioni di accesso al credito. In particolare, si ricorda che sono agevolabili gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Vediamo cosa devono presentare i soggetti interessati per fruire del credito d’imposta.

Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta. È prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dpcm 90 del 2018 e deve contenere i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato. Tale comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2020, con un differimento di sei mesi rispetto alla scadenza originale del 31 marzo, prevista dall’attuale disciplina di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari. Viene comunque confermata la validità delle comunicazioni già trasmesse da imprese, lavoratori ed enti non commerciali entro il termine del 31 marzo.

Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Serve a dichiarare, in base all’articolo 47 del Dpr 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del Dpcm 90 del 2018. Questa comunicazione dovrà essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2021.

Da ultimo si deve comunque evidenziare che l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso, sulla base delle risorse messe effettivamente a disposizione per l’agevolazione. Il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.