Case popolari e detrazione Irpef: ecco come ottenerla
Quasi un milione di assegnatari di case popolari potrà fruire, con la prossima dichiarazione dei redditi, di una detrazione Irpef che può arrivare fino a 900 euro. In alcuni casi il bonus potrebbe essere superiore al canone di locazione annuo dovuto dall'assegnatario. L’art. 7 del dl n. 47/2014 ha infatti previsto che per il triennio 2014 – 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale, spetta una detrazione di 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, oppure di 450 euro, se il reddito complessivo è ricompreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. Si tratta, peraltro, di una detrazione che se risulta di importo superiore all’imposta lorda al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro o pensione, genera un credito che potrà, a scelta del contribuente, essere chiesto a rimborso, con accredito in busta paga o sulla pensione in caso di presentazione del modello 730, oppure compensato, ovvero riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Per fruire della detrazione l’alloggio deve:
1) possedere i requisiti previsti al decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/4/2008;
2) essere l’abitazione principale del contribuente che richiede la detrazione;
3) essere stato concesso all’assegnatario con un contratto di locazione.
Rispetto alla prima condizione, il dm 22/4/2008 definisce alloggio sociale «l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale, in locazione permanente, che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato» (articolo 1, comma 2). Nella definizione rientrano anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati con il ricorso a contributi ed agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea ed alla proprietà (articolo 1 comma 3).
Tra i predetti immobili sono pertanto ricompresi sia gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) gestiti dagli Iacp (o dai c.d. “ex Iacp”) che quelli di edilizia sociale a canone moderato (c.d. “housing sociale”). Si tratta, a ben vedere, degli stessi alloggi che godono dell’esenzione dell’Imu disposta dall’articolo 2, comma 5-bis, del dl n. 102/2013 (si veda anche la precisazione del Mef contenuta nella Faq n. 20 del 4/6/2014). Per poter fruire della detrazione Irpef è altresì necessario che l’alloggio costituisca l’abitazione principale del contribuente, ossia il luogo della sua dimora abituale (seconda condizione) e che l’immobile sia detenuto in virtù di un contratto di locazione (terza condizione).
Rispetto a quest’ultimo requisito è bene precisare che non è necessario che si tratti di un contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998. Infatti, a differenza di quanto previsto dall’articolo 16 del Tuir, che riconosce ai titolari dei contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, una detrazione rapportata al reddito complessivo di 495,80 o di 247,90 euro se si tratta di un contratto a canone concordato, e di 300 o 150 euro negli altri casi ( vedi tabella ), per l’alloggio sociale è sufficiente la sussistenza di un rapporto di locazione, anche perché l’articolo 1 della stessa legge 431/1998 prevede che per gli alloggi di ERP non trovano applicazione le norme in essa contenuta ma le disposizioni della normativa regionale.