In assenza dello scopo terapeutico, comprovato, in ipotesi di chirurgia estetica, da «apposita attestazione medica» e, in caso di medicina estetica, da idonea documentazione o anche da «apposita attestazione medica» , le relative prestazioni sono assoggettate a regime Iva ordinario. È quanto evidenziato dalla risoluzione 42/E/2025.
Con riferimento alle prestazioni rese da medici anestesisti nell’ambito di interventi di chirurgia estetica, l’Agenzia ritiene «in ogni caso applicabile il regime di esenzione...

