Delibere 2017 senza ritenuta al 26 per cento
La legge 205/2017, nell’uniformare il regime dei dividendi su partecipazioni qualificate a quello delle partecipazioni non qualificate, ha introdotto un regime transitorio.
L’articolo 1, comma 1006 della legge stabilisce, così, che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, (decreto ministeriale 26 maggio 2017).
Va subito detto che questo regime transitorio opera solo per i dividendi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dell’esercizio d’impresa e in relazione a partecipazioni qualificate.
Quindi, nel 2018 e fino al 2022, per i dividendi percepiti da persone fisiche residenti non imprenditori in relazione a partecipazioni qualificate valgono le disposizioni del Dm 26 maggio 2017. In particolare – salva la disciplina per gli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata – concorrono a formare il reddito complessivo del beneficiario:
nella misura del 40%, se sono formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
nella misura del 49,72%, se sono formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 a quelli in corso al 31 dicembre 2016;
nella misura del 58,14%, se sono formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
fermo restando che i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato in epoca meno recente.
Il tenore letterale della norma (peraltro riprodotto nelle istruzioni al modello 770) crea incertezze per il caso in cui dividendi deliberati prima del 2018 siano stati distribuiti dopo il 31 dicembre 2018. Potrebbe sembrare che per essi non operi il regime transitorio e quindi siano in ogni caso soggetti all’imposta del 26 per cento. La questione è stata però risolta dalla Direzione regionale del Piemonte, nella risposta 901-498/2018, nel senso che il regime transitorio è applicabile anche in questo caso.
Come si è detto, il regime transitorio riguarda solo le partecipazioni qualificate. La verifica se la partecipazione sia o meno qualificata andrà fatta «al momento della riscossione degli utili» (circolare 165/E del 1998, par. 4.8).
Potrebbe quindi accadere, fino al 2022, che i dividendi percepiti da un socio in qualche anno siano soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% e in qualche altro non siano soggetti a ritenuta e concorrano a formare il reddito con le citate regole del Dm 26 maggio 2017.