Fattura elettronica, parte il restyling per estero e lettere d’intento
La dichiarazione illegittima porterà allo scarto del documento elettronico. Dal 2022 bisognerà indicare numero e data della ricevuta telematica
Dal 1° gennaio 2022 nuove regole di trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere in sostituzione dell’esterometro e utilizzo di appositi campi del tracciato Xml per comunicare le informazioni relative alle lettere di intento ricevute. Con due distinti provvedimenti (293384 e 293390) adottati il 29 ottobre, l’agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative di compilazione delle fatture elettroniche cui i soggetti passivi dovranno attenersi per far fronte agli adempimenti richiesti. A tal fine è stato modificato il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 contenente le regole in materia di e-fattura e pubblicata anche la versione aggiornata delle relative specifiche tecniche 1.7.
Lettere di intento
Con la legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) il contrasto alle frodi con utilizzo di falso plafond Iva è stato rafforzato con specifiche analisi di rischio per inibire e invalidare lettere d’intento illegittime emesse da parte di falsi esportatori abituali, con divieto di emettere una fattura elettronica che, all’interno del tracciato Xml, contenga l’indicazione di un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata. L’articolo 12-septies del Dl 34/2019 aveva infatti imposto l’indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa.
Dal 1° gennaio 2022, il provvedimento direttoriale richiede l’indicazione nel campo Natura del codice specifico «N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento»; nel blocco «AltriDatiGestionali» andrà inoltre inserito, al campo «2.2.1.16.2. - Riferimento testo», il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da due parti e cioè le prime 17 cifre e le 6 cifre successive. Al campo «2.2.1.16.1.- TipoDato» si dovrà riportare la dicitura «Intento» mentre al «2.2.1.16.4 – Riferimento data» quella della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate. A valle delle verifiche sugli esportatori abituali sulla base di analisi di rischio e controllo, l’eventuale invalidazione delle dichiarazioni ritenute illegittime, comunicata via pec, comporta lo scarto della fattura del fornitore che riporti l’indicazione della dichiarazione di intento illegittima.
Nonostante la compilazione del blocco AltriDatiGestionali risulti solitamente facoltativa, e in assenza di precisazioni sul punto, l’eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare esso stesso uno scarto, impedendo a Sdi l’attivazione delle procedure di controllo automatico sugli specifici campi.
Operazioni transfrontaliere
Dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia andranno obbligatoriamente inviati utilizzando il tracciato xml della e-fattura. Mentre i flussi attivi di fatturazione continueranno a prevedere l’indicazione del codice convenzionale a sette ics nell’elemento «Codicedestinatario», per le operazioni passive estere l’integrazione o l’autofattura andranno inviate utilizzando i tipidocumento TD17, TD18 e TD19 entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell’operazione. Ciò comporta innanzitutto la necessità di rivedere i meccanismi di contabilizzazione e gestione fattura passive, al fine di rispettare la tempistica di invio dei dati laddove l’operazione si consideri effettuata prima della ricezione del documento di spesa. In secondo luogo, si dovrà intervenire sui tracciati Xml generati, compilandoli con i dati richiesti e indicando obbligatoriamente la propria partita Iva in qualità di cessionari/committenti pena lo scarto del documento.