Fatture, possibilità (e obblighi) di compilazione verso San Marino
Chi effettua prestazioni di servizi in favore di residenti nella Repubblica può possono emettere il documento con diverse modalità
I soggetti passivi Iva italiani che effettuano prestazioni di servizi in favore di propri committenti residenti nella Repubblica di San Marino possono emettere le fatture con diverse modalità. Come già evidenziato in un altro articolo, è necessario differenziare tra prestazioni rilevanti o non rilevanti ai fini Iva per carenza del presupposto territoriale.
Per quelle rilevanti ai fini dell’imposta, all’operatore italiano si presentano due possibilità: emettere la fattura in formato cartaceo o in formato elettronico. In quest’ultimo caso, nel codice destinatario va indicata la sequenza di 7 caratteri «XXXXXXX», mentre è essenziale specificare nella partita Iva del “Cessionario/Committente” il codice «OO99999999999» (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9) oppure, se il cliente è un privato, il campo dev’essere compilato con il codice numerico «0000000» (codice a 7 zeri).
Per le prestazioni fuori campo Iva è concessa un’ulteriore possibilità, che si aggiunge alle due precedenti. In questo caso l’articolo 20 del decreto del 21 giugno 2021 consente di emettere la fattura utilizzando il codice destinatario dell’ufficio tributario di San Marino – 2R4GTO8 – con l’indicazione del codice operativo del committente sammarinese, ovviamente se questo è un soggetto passivo d’imposta.
Da tenere ben presente che solo le fatture elettroniche in cui si usa il codice destinatario dell’ufficio tributario e il codice dell’operatore economico verranno trasmesse a quest’ultimo, altrimenti il prestatore italiano dovrà sempre inviare al proprio cliente committente la cosiddetta “fattura di cortesia”. Le modalità di predisposizione e invio di quest’ultimo documento sono del tutto libere, perciò la fattura di cortesia potrà essere predisposta in formato cartaceo o elettronico nei formati più disparati (.pdf, .tif, .jpg) e inoltre potrà essere spedita, consegnata o trasmessa via mail o con altri strumenti informatici, con la sola esclusione della trasmissione tramite Sdi.
Per quanto attiene alle prestazioni di servizi commissionate da residenti in Italia a operatori sammarinesi, i documenti da questi predisposti non transitano dal Sdi, sicché l’operatore italiano committente deve assolvere l’imposta mediante autofatturazione e il meccanismo dell’inversione contabile, secondo i tempi previsti dall’articolo 6 del Dpr 633/72, vale a dire all’ultimazione della prestazione.
Dal giorno in cui non opererà più l’esterometro, alle prestazioni di servizi ricevute dovrà sempre corrispondere obbligatoriamente un documento elettronico inviato dal committente italiano al Sdi utilizzando il tipo documento TD17 − Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, indicando l’imposta dovuta e provvedendo alla sua doppia registrazione. Fino a quella data, la predisposizione del documento elettronico a supporto della prestazione di servizi resta del tutto facoltativa.