Adempimenti

Frodi, al Fisco l’onere della prova

di Massimo Romeo

Ai fini dell'indetraibilità dell'Iva la dimostrazione della partecipazione al meccanismo delle cosiddette “frodi carosello”, in caso di utilizzo di fatture qualificate come soggettivamente inesistenti, va supportata da elementi gravi, precisi e concordanti idonei a provare che i prezzi indicati nelle fatture siano relativi a prezzi effettivamente inferiori a quelli di mercato; è il principio che emerge dalla sentenza della Ctp di Brescia n. 577 del 28 settembre .

La controversia nasce da una segnalazione qualificata con la quale era stato evidenziato un sistema di frodi nel campo dell'Iva intracomunitaria per operazioni di vendita di pneumatici, poste in essere mediante emissione e/o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; in sintesi, una società filtro acquistava merce in regime di sospensione d'imposta da società localizzate in Paesi Ue oppure da società italiane e la rivendeva sottocosto e con Iva a società nazionali.

Tra i beneficiari delle cessioni figurava la società ricorrente che aveva contabilizzato e dedotto le fatture poi ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti; l'ufficio provvedeva a convocare in contraddittorio la contribuente non apprezzando le giustificazioni addotte e invocando a supporto della legittimità dell'azione amministrativa i principi della detraibilità dell'imposta e della responsabilità solidale fra cedente e cessionario (articoli 19, 54 e 60bis del Dpr 633/1972).

La ricorrente, all'esito negativo del contraddittorio, impugnava l'accertamento invocando, fra l’altro, la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell'articolo 60 bis del Dpr 633/1972 che dispone che in caso di mancato versamento dell'Iva da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato in solido al pagamento dell'imposta, restando possibile per l'obbligato solidale dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili; riteneva quindi incomprensibile che si potesse sostenere che le operazioni fossero da un lato soggettivamente inesistenti e dall'altro che ci fosse la solidarietà del pagamento dell'imposta.

I giudici hanno risolto la controversia ispirandosi al diritto comunitario ed alle sentenze della Corte Ue focalizzando l'attenzione sul tema dell'onere della prova che in prima battuta incombe sul Fisco e solo dopo spetta al contribuente. Secondo il collegio le affermazioni dell'ufficio circa la presunta partecipazione della ricorrente alla sostenuta frode fiscale si fondavano esclusivamente sul fatto che la ricorrente avrebbe effettuato acquisti a prezzo inferiore rispetto al valore di mercato senza acquisire elementi sufficientemente gravi, univoci e concordanti per provare che i prezzi dei pneumatici fossero relativi a prezzi effettivamente inferiori a quelli di mercato.

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