Il Cmr firmato e i reclami dei cessionari esteri blindano la cessione Ue
Per la Cgt Torino fornite prove sufficienti, anche se sottoscritte solo dal trasportatore
Il Cmr firmato e le contestazioni del cliente in merito ai macchinari acquistati dimostrano la consegna e quindi la fuoriuscita dal territorio dello Stato italiano. È questo il principio espresso dalla Cgt Torino 144/5/2023 (presidente Cocilovo, relatore Gurgone).
Una Srl chiedeva il rimborso dell’Iva stante l’effettuazione di operazioni intracomunitarie non imponibili. L’Agenzia negava il rimborso per mancanza di prove dell’effettiva fuoriuscita dei beni dall’Italia verso uno Stato Ue attraverso idonea documentazione (ad esempio Ddt controfirmati dal destinatario e/o contratto di assicurazione relativo al trasporto di merci). Riscontrava l’assenza di Cmr debitamente controfirmati dai cessionari esteri e, di riflesso, rigettava l’autotutela presentata dalla società, non considerando prove certe i soli Cmr sottoscritti dagli autotrasportatori (peraltro tardivamente e da soggetti non meglio identificati) ovvero le fotografie dei mezzi con i quali sarebbero avvenuti i trasporti.
La società presentava reclamo/ricorso ed evidenziava che l’effettiva fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale era stata fornita attraverso prove alternative (pagamento delle fatture con modalità tracciate e lettere di reclamo spedite dai cessionari esteri in cui erano stati denunciati vizi di funzionamento dei macchinari ceduti).
Il collegio ha accolto il ricorso della società, ricordando che, in linea con il regolamento Ue 282/2011, le prove documentali relative al trasporto di beni oggetto di una cessione intracomunitaria con clausola «franco fabbrica» possono essere fornite attraverso le fatture di vendita, i Cmr firmati dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, i documenti bancari di pagamento, la dichiarazione del cessionario di arrivo dei beni nel Paese di destinazione, gli elenchi Intrastat. In assenza (come riconosciuto dalle stesse Entrate nelle risposte n. 100/2019 e 117/2020), il fornitore può avvalersi di ulteriore documentazione.
Nel caso specifico il collegio ha evidenziato che la società era stata in grado di produrre:
l’ordine d’acquisto dei macchinari sottoscritti dall’Ad della società acquirente;
la consegna dei macchinari affidata a un trasportatore polacco documentata a mezzo Ddt e di Cmr riportanti il numero di targa del mezzo che ha effettuato il trasporto;
la lettera di diffida dell’acquirente indicante i difetti del macchinario consegnato emersi in sede di collaudo (con evidenza della possibile risoluzione contrattuale e del numero d’ordine effettuato).
Questa documentazione dimostrava in modo inequivocabile la consegna dei macchinari ai rispettivi acquirenti (ovvero l’uscita dei degli stessi dal territorio italiano) e, quindi, l’illegittimità dell’avviso.