La domanda

Un soggetto presenta la dichiarazione Iva 2017 il 28 febbraio da cui scaturisce un’imposta a credito di 1.000. Nel 2016 non ha versato 300 riferiti all’Iva del primo trimestre 2016. È corretto compensare il debito Iva del primo trimestre con l’Iva annuale (antecedentemente alla presentazione della dichiarazione Iva e per un importo inferiore a 5.000 euro) e indicare nel quadro VH della dichiarazione Iva/2017 il versamento del primo trimestre come ravveduto?

In conformità ai chiarimenti di cui alla circolare 12 ottobre 2016, numero 42, paragrafo 4.3, è corretto compensare con il modello F24, prima della presentazione della dichiarazione 2017, un debito Iva trimestrale 2016 con un credito annuale Iva- per un importo inferiore, nel caso in esame, al limite annuo di 5.000 euro - maturato successivamente nello stesso periodo di imposta. L’importo del debito Iva trimestrale 2016, estinto per compensazione avvalendosi del ravvedimento per beneficiare della sanzione ridotta e con il versamento dell’interesse annuo dello 0.1 per cento, va indicato nel rigo VL 29 della dichiarazione annuale Iva 2017;mentre l’importo del credito annuale Iva 2016 utilizzato in compensazione, va indicata nel rigo VL 9 della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo, ossia in quella del 2018.

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