Professione

Il partner della società di revisione evita l’Irap

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di Laura Ambrosi

Il partner della società di revisione non è soggetto all’Irap in quanto svolge un’attività priva di organizzazione propria, operando all’interno di una struttura terza. Ad affermarlo è la Ctp di Milano con la sentenza 504/23/2018 depositata il 6 febbraio scorso (presiente e relatore Mainini).

Un professionista e socio di una società di revisione chiedeva il rimborso dell’Irap versata in diversi anni di imposta. L’Agenzia opponeva il silenzio-rifiuto, così il contribuente ricorreva dinanzi alla Ctp affermando il proprio diritto alla restituzione del tributo anche sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità. Ed infatti egli svolgeva la propria attività all’interno della società di revisione e non possedeva la benché minima organizzazione propria.

Successivamente – aspetto davvero paradossale – il professionista documentava anche l’accoglimento delle istanze di rimborso Irap presentate da alcuni suoi colleghi da parte della stessa Agenzia.

L’ufficio riteneva, invece, rilevante che il professionista avesse rivestito la carica di procuratore speciale per la gestione dei tirocinanti per l’esercizio dell’attività di revisore legale e tale carica, secondo l’Agenzia, incideva sul presupposto impositivo (autonoma organizzazione). Infatti era stata utilizzata la “struttura” e la gestione di una realtà nota a livello mondiale che non poteva considerarsi “esterna” allo svolgimento dell’attività professionale del revisore. La Ctp ha accolto il ricorso.

Secondo i giudici, dalla documentazione prodotta è possibile riconoscere che il professionista esercita la sua attività in totale assenza dell’elemento organizzativo che la Cassazione individua per l’applicazione dell’imposta. Ed infatti non sostiene costi per prestazioni da lavoro dipendente o compensi a collaboratori terzi, né costi e oneri passivi per canoni di locazione finanziaria su beni mobili.

È addirittura inserito nella struttura organizzativa di una importante società di revisione nella quale opera in qualità di partner, cui fornisce le proprie prestazioni, avvalendosi dei servizi e dei capitali della società, unica committente.

In merito al fatto che il revisore avesse rivestito la carica di procuratore speciale riguardo alla gestione del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisore legale, la Ctp rileva che non è stato considerato che la società di revisione paga regolarmente l’lrap e non è una struttura organizzata di pertinenza personale del ricorrente.

Come ripetutamente affermato dalla Suprema corte, in queste ipotesi rileva la “ titolarità” in capo alla società dei beni che compongono la struttura organizzativa di cui si avvale il professionista, piuttosto che la valutazione della “responsabilità” all’interno della medesima struttura.

Infine la Ctp giudica incomprensibile l’operato dell’ufficio che in casi esattamente analoghi ha erogato i rimborsi.

Nel decidere sulla videnda, oltre a stabilire l’obbligo del rimborso dell’Irap, il giudice ha condannato il Fisco a rifondere al professionista l’importo delle spese di lite, quantificate in oltre 2mila euro.

Ctp Milano, sentenza 504/23/2018

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