Indebito utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale
La scelta delle modalità di utilizzo dell'eccedenza a credito di Iva può essere eseguita anche dopo il termine per la presentazione del modello Iva TR, ossia dopo l'ultimo giorno del mese successivo del trimestre di riferimento. E' ammessa la modifica del modello Iva TR finalizzata all'utilizzo in compensazione dell'eccedenza a credito di Iva precedentemente chiesta a rimborso, purché l'Ufficio competente non abbia già emesso la disposizione di pagamento del rimborso stesso. Inoltre, l'eccedenza a credito eventualmente scelta in compensazione, può essere richiesta a rimborso a condizione che la somma non sia già stata utilizzata in compensazione. La modifica della scelta di utilizzo dell'eccedenza a credito, tuttavia, non può in ogni caso essere effettuata successivamente alla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva, posto che tale modifica va esposta in sede di dichiarazione annuale.
Novità e conferme
Queste le novità introdotte dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 99/E dell'11 novembre 2014, che è intervenuta in risposta ad una richiesta di chiarimento riguardante la disciplina del modello Iva TR.
La precisazione va nel senso della conferma dell'equivalenza operativa tra rimborso infrannuale Iva ed utilizzo in compensazione del credito, principio stabilito dall'articolo 8 del Dpr 542 del 14 ottobre 1999. In effetti, i termini per la presentazione delle istanza di rimborso infrannuale e per la compensazione dei crediti Iva trimestrali sono stati unificati in forza dell'articolo 2 del Dpr 126 del 16 aprile 2003, per cui non avrebbe senso una differenziazione o una non modificabilità delle scelte operate in tal senso. Per di più, il recente schema di decreto legislativo sulle semplificazioni (adottato dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2014), parifica ad euro 15 mila il limite dell'eccedenza a credito esonerata dal visto di conformità.
Il modello Iva TR
Il modello Iva TR fa riferimento alla disciplina dell'articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633 del 26 ottobre 1972, norma dedicata al rimborso Iva infrannuale. Si tratta della possibilità di richiedere a rimborso l'eccedenza a credito di Iva per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno, fermo restando il diritto, per quanto riguarda il credito eventualmente derivante dal quarto trimestre, di procedere in sede di dichiarazione annuale.
Rimborso del credito Iva infrannuale
Il rimborso del credito infrannuale può essere richiesto relativamente ciascun trimestre, purché di importo eccedente gli euro 2.582,28 ed a condizione che si verifichi uno dei seguenti 3 presupposti:
•l'aliquota media sulle operazioni attiva ecceda quella media delle operazioni passive maggiorata di un 10%;
•l'ammontare delle operazioni non imponibili sia superiore al 25% del volume d'affari complessivo;
•i beni ammortizzabili costituiscano un ammontare non superiore ai 2/3 del monte acquisti effettuati nel trimestre di competenza.