LE PAROLE DEL NON PROFIT/Enti filantropici con sezione ad hoc nel Registro unico
Gli enti filantropici come nuova opzione per l’accesso al Registro unico del Terzo settore (Runts). La figura era già nota al panorama non profit, sotto forma di fondazioni, associazioni filantropiche e fondazioni di comunità. Con la riforma trova una sua specifica identità, attraverso una puntuale disciplina civilistica nel Codice del Terzo settore (articoli 37-39 del Dlgs 117/2017), una sezione ad hoc del Registro unico nazionale (Runts), in cui questi enti andranno a collocarsi, ed apposite regole fiscali.
In base alla nuova nozione, sono enti filantropici le fondazioni o associazioni riconosciute che erogano denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (articolo 37, comma 1, del Dlgs 117/2017). Viene, quindi, valorizzata la mission di questo tipo di soggetti, impegnati nella raccolta e gestione di fondi da destinare a finalità solidaristiche e di interesse generale messe in campo da altre realtà del mondo non profit o direttamente a persone fisiche in condizioni disagiate.
Puntuali indicazioni sono fornite in tema di governance ed accountability. Come gli altri Ets, anche gli enti filantropici dovranno adeguarsi alle nuove regole in materia di scritture contabili, trasparenza, organo di controllo e revisione dei conti. Rispetto agli altri, tuttavia, negli atti costitutivi bisognerà esplicitare quelli che sono i principi guida dell’ente in merito alla raccolta e gestione delle risorse nonché alle modalità di erogazione ai destinatari finali. Inoltre, laddove l’ente sia tenuto alla redazione del bilancio sociale (al superamento dei limiti patrimoniali previsti dall’articolo 14 del Dlgs 117/2017), tale documento dovrà indicare l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, nonché dei beneficiari diversi dalle persone fisiche a cui sono state destinate (articolo 39 del Dlgs 117/2017). Con riferimento alla redazione del bilancio sociale va rilevato che, nonostante il silenzio della norma sul punto, si possa ritenere che gli enti filantropici siano obbligati a tale adempimento solo al superamento dei limiti previsti all’articolo 14 del codice (entrate, comunque denominate, superiori a un milione di euro); questo, nonostante, la particolare natura erogativa di tali enti possa far propendere per l’assegnazione di un obbligo generalizzato di redazione del bilancio a prescindere dai limiti previsti dal codice.
Sul versante fiscale, per i soggetti che si iscriveranno nella sezione “enti filantropici” del Runts, le norme del Tuir sugli enti non commerciali potranno applicarsi le disposizioni del Codice del Terzo settore (Cts). Dal punto di vista delle imposte dirette, dovrebbe applicarsi il regime degli Ets non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del Cts, in quanto l’ente filantropico, per la sua natura, svolge generalmente attività gratuite. Un’eventuale qualifica dell’ente come commerciale potrebbe derivare dallo svolgimento di attività diverse (articolo 6 del Cts), con entrate commerciali che superano i costi effettivi (fermo restando il nuovo margine di tolleranza del 5% previsto nel decreto fiscale). Per questi ricavi, inoltre, l’ente potrà optare per il regime forfettario di tassazione di cui all’articolo 80 del Cts, con coefficienti di redditività variabili in funzione dei ricavi prodotti e del tipo di operazione (cessione di beni o prestazione di servizi). A questo si aggiungono le nuove misure di vantaggio previste per gli Ets, quali gli strumenti di finanza sociale (titoli di solidarietà, social bonus e social lending), le agevolazioni in materia di imposte indirette (articolo 82 del Cts) e gli incentivi per chi effettua erogazioni liberali (articolo 83 del Cts).
Inoltre le modifiche introdotte dal decreto correttivo 105/2018 al Dlgs 117/2017 estendono l’esenzione Ires sui redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale anche alle organizzazioni di volontariato che si trasformeranno in enti filantropici (articolo 84 del Cts).