LE PAROLE DEL NON PROFIT/Terzo settore al bivio per sfruttare le agevolazioni
Adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts), attraverso l’iscrizione all’istituendo Registro unico nazionale (Run), o mantenere l’attuale veste giuridica? Questa la decisione che sono chiamati a prendere gli enti no profit dopo l’entrata in vigore della riforma per svolgere al meglio le proprie attività e beneficiare appieno delle agevolazioni previste dall’ordinamento.
Nella scelta, un elemento da considerare sono gli incentivi a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a questi enti e che nel periodo transitorio spettano solamente a Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi registri. Si pensi a una fondazione non Onlus o a un’associazione riconosciuta che, in quanto non iscritta nei registri speciali non accede al regime transitorio.
In questa fase (fino alla messa in funzione del Run e all’intervenuta autorizzazione comunitaria), per questi enti trovano applicazione le norme del Tuir, che prevedono specifiche detrazioni/deduzioni di imposta, a seconda del soggetto erogante (persona fisica o giuridica), delle finalità perseguite e del tipo di erogazione (in denaro o in natura). Così, ad esempio, se dirette a sovvenzionare la manutenzione di beni di interesse culturale o l’organizzazione di mostre, le erogazioni in denaro da chiunque effettuate sono detraibili/deducibili senza limiti di importo, ma devono essere integralmente impiegate dai beneficiari entro i termini fissati dal Ministero competente (articoli 15, lettera h) e 100, comma 2, lettera f), del Tuir). Ancora, per le sole persone giuridiche è prevista una deduzione nel limite del 2% per le erogazioni dirette a fondazioni/associazioni riconosciute che perseguono finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza socio-sanitaria o culto (articolo 100, comma 2, lettera a) del Tuir), ovvero una deduzione senza limiti per le sole erogazioni in denaro dirette alla realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali, spettacolo e ricerca scientifica (articolo 100, lettera m) e o), del Tuir).
In questo scenario entrano in gioco gli incentivi introdotti dal Dlgs 117/2017, che attribuiscono ai donatori una detrazione del 30% fino a un massimo di 30mila euro l’anno e/o una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. A ben vedere, al di fuori dei pochi casi di agevolazioni senza limiti (i quali pure sono circoscritti ad ipotesi specifiche e condizionati ad obblighi di controllo/impiego), si tratta di disposizioni più vantaggiose di quelle del Tuir, per cui l’iscrizione al Run del beneficiario (ovvero l’iscrizione nei registri speciali nel periodo transitorio) contribuisce a renderlo più appetibile nei confronti dei terzi.
L’assunzione della qualifica di Ets fornisce agli enti un’alternativa in più, permettendo ai donatori di scegliere il regime più vantaggioso: le agevolazioni del Tuir non sono disapplicate per gli Ets (ad eccezione degli articoli 15, comma 1.1. e 100, comma 2, lettera h) del Tuir e della «più dai meno versi»), per cui il donatore potrà optare per queste ultime in luogo di quelle del Codice, ove più convenienti.