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Niente proroga per l’approvazione dei bilanci delle società

Il Dl 104/2020: Vale il termine ordinario di quattro mesi e non quello esteso a sei

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di Angelo Busani

La proroga disposta dal decreto legge Agosto (Dl 104/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto) della normativa emergenziale in tema di svolgimento delle assemblee societarie (originariamente contenuta nell’articolo 106 del Dl 18/2020), non concerne la dilatazione a sei mesi del termine per l’approvazione dei bilanci.

L’articolo 71 del Dl agosto posticipa infatti al 15 ottobre 2020 la normativa contenuta nei soli commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del Dl 18/2020 e non anche quella contenuta nel comma 1 (come si era creduto sulla base delle bozze del provvedimento circolate nelle scorse settimane).

Nel comma 1 era previsto che il bilancio si potesse approvare in sei mesi anziché nel termine ordinario di quattro mesi.

Pertanto, alla luce del testo definitivo del Dl 104/2020, si ha che, con riferimento alle assemblee societarie convocate entro il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi solamente le seguenti disposizioni dell’articolo 106 del Dl 18/2020:

1) le Spa, le società in accomandita per azioni, le Srl, le cooperative e le società mutue assicuratrici (comma 2 dell’articolo 106):

possono tenere le assemblee in full audio/video conference, e cioè (disponendolo semplicemente mediante l’avviso di convocazione dell’assemblea, a prescindere da qualunque previsione statutaria) possono obbligare tutti coloro che intervengono all’adunanza a parteciparvi con modalità di collegamento audio/video, senza poter accedere a un luogo “fisico” (mancando il quale nemmeno vi può essere la contemporanea presenza “fisica”, in un dato luogo, del presidente e del segretario dell’assemblea);

possono utilizzare il voto in via elettronica o per corrispondenza anche se si tratta di modalità di votazione non contemplate nello statuto della società;

2) per le società a responsabilità limitata, in deroga a qualsiasi altra norma di legge o di statuto, è possibile prevedere che l’espressione del voto dei soci avvenga non in assemblea ma mediante “consultazione scritta” o con “consenso espresso per iscritto” (comma 3 dell’articolo 106).

3) le Spa quotate, le Spa le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale, le Spa con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e quelle di credito cooperativo, nonché le società cooperative e le società mutue assicuratrici, possono obbligare, con l’avviso di convocazione delle assemblee, alla partecipazione solo mediante il rilascio di una delega a un “rappresentante designato”, con la conseguenza che, insomma, all’assemblea i soci non possono partecipare personalmente, ma, se intendono intervenire, devono farlo per il tramite appunto del “rappresentante designato” (commi 4, 5 e 6 dell’articolo 106).