Pagamenti frazionati con l’insidia dell’avviso
In caso si renda necessaria l’integrativa di Unico 2014, il comunicato stampa delle Entrate dello scorso 2 agosto nulla dice in merito al termine necessario per procedere al pagamento delle maggiori imposte dovute.
In generale, il ravvedimento operoso si perfeziona solo con l’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo d’imposta, interessi e sanzioni ridotte, a seconda del momento in cui avviene il versamento. Tanto che, nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa e contestuale pagamento entro il prossimo 2 ottobre, nulla potrà essere imputato al contribuente. I problemi potrebbero sorgere nel momento in cui il contribuente, non avendo la liquidità necessaria, non sia in grado di adempiere nel termine.
In particolare, ciò potrebbe accadere in tutte quelle situazioni in cui dal modello integrativo emergono nuovi importi di entità rilevante, dove - - non potendosi rateizzare quanto dovuto (cosa ammissibile solo in caso di accertamento o di avviso bonario) - per il contribuente potrebbe essere interessante valutare la possibilità di assolvere l’obbligazione tributaria avvalendosi del ravvedimento operoso frazionato.
L’applicabilità di questa alternativa rispetto all’istituto “tradizionale” è stata sdoganata dalla stessa Agenzia con la risoluzione 67/E/2011, come di recente ricordato anche dalla circolare 42/E/2016.
Per il perfezionamento di tale modalità di ravvedimento, è necessario che siano corrisposti - oltre all’imposta - anche gli interessi e le sanzioni, commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.
Pertanto, un invio della dichiarazione integrativa entro il 2 ottobre accompagnato da un ravvedimento operoso frazionato che vada oltre il termine indicato, si ritiene possa essere una strada percorribile, specie in tutte quelle situazioni di carenza di liquidità.
Tuttavia la scelta trascina con sé un margine di rischio derivante dal fatto che, tra un versamento e l’altro (in ravvedimento frazionato), possa nel frattempo essere notificato un atto di liquidazione da parte dell’amministrazione volto al recupero di quanto non ancora versato. In questo caso l’omesso versamento della parte di debito che residua non può, però, beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal articolo 13 del Dlgs 472/97 che, invece, andranno irrogate dagli uffici, secondo le regole ordinarie. Pertanto, per evitare problemi, è consigliabile che il ravvedimento frazionato venga perfezionato e concluso nel più breve tempo possibile.
Infine, in risposta alle lettere di anomalia pervenute dal Fisco con riferimento all’annualità 2013, in caso di dichiarazione integrativa a debito l’unica sanzione applicabile è quella del 90% (maggiorata in caso di cedolare secca) per infedele dichiarazione riducibile in ravvedimento al 15 per cento.
Come chiarito dalla circolare 42/E/2016, invece, non potrà essere irrogata (e pertanto non dovrà essere nemmeno ravveduta) la sanzione per carente versamento dell’acconto, relativo al periodo d’imposta 2014.