Ravvedimento sprint per chi ha saltato l’acconto Iva 2020
Sanzione dello 0,1% per un giorno di ritardo fino all’1,40% per 14 giorni
I contribuenti che hanno saltato l’appuntamento con l’acconto Iva per il 2020, in agenda il 28 dicembre 2020, a partire dal 29 dicembre fino al 10 gennaio 2021, che slitta a lunedì 11 gennaio, possono avvalersi del ravvedimento sprint, che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine. La misura della sanzione varia dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino all’1,40% per 14 giorni. In caso di mancato pagamento, a partire dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno si applica la misura fissa dell’1,5%, prevista per il ravvedimento “breve o mensile”.
Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerare gli interessi legali, tenendo conto che dal 1° gennaio 2021, la misura dello 0,05% annuo, applicabile fino al 31 dicembre 2020, è passata allo 0,01 per cento. Di conseguenza, per chi si ravvede, non avendo rispettato la scadenza del 28 dicembre 2020 per l’acconto Iva relativo al 2020, gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,05% annuo, dal 29 al 31 dicembre 2020 e dello 0,01% dal 1° gennaio 2020 fino al giorno di pagamento compreso.
Per alcuni contribuenti, la scadenza del 28 dicembre 2020 poteva essere spostata al 16 marzo 2021. A norma dell’articolo 13 – quater del Dl 137/20, convertito dalla legge 176/20 (ex articolo 2, del decreto Ristori quater soppresso), sono infatti sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a. ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e alle trattenute su addizionale regionale e comunale;
b. ai versamenti dell’Iva, acconto Iva compreso;
c. ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Possono beneficiare della sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre 2020, i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Beneficiano della sospensione anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
La norma agevolativa si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai contribuenti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al Dl 137/20, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
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