Adempimenti

Rebus correzioni sulla svista a favore

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a cura di Massimo D'Amico, Giorgio Gavelli e Adriano Perosa

L’operazione precompilata 2017 ha comportato l’affluenza nel server dell’Agenzia di oltre 800 milioni di dati. Impossibile pensare che non ci sia una certa percentuale di errori. Ove l’errore è a danno del contribuente, il comportamento è naturale: il Caf o il professionista, sulla base della documentazione a disposizione, interverrà in correzione. Stessa operazione porrà in essere il contribuente nel caso scelga di presentare la dichiarazione in autonomia, tranne l’ipotesi in cui l’integrazione del modello precompilato sia talmente poco rilevante da non meritare di trasformare una “precompilata accettata senza modifiche” in una “precompilata modificata”.

Ma che fare se l’errore individuato è a favore del contribuente? Se, ad esempio, il medico ha invertito il codice fiscale di due pazienti, attribuendo al primo la spesa (maggiore) sostenuta dal secondo? O se l’amministratore di condominio, per errore, ha trasmesso un onere superiore a quello effettivo che è stato inserito nel modello? La risposta è semplice se il contribuente si affida a un Caf o professionista, il quale, assumendosi la responsabilità del visto, non può che correggere il dato errato. Con una precompilata accettata senza modifiche, invece, viene meno il controllo documentale sugli oneri forniti da soggetti terzi (articolo 3, comma 1, lettera a), Dlgs 175/2014, circolare 11/E/2015, par. 7.1 e comunicato stampa del 2 maggio 2017). Poiché la “legalizzazione dell’errore” pare in contrasto col principio costituzionale di capacità contributiva, la questione andrebbe probabilmente rimeditata.

Articolo 3, comma 1, lettera a), Dlgs 175/2014

Circolare 11/E/2015

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