Adempimenti

Reddito di inclusione, progetti personalizzati contro la povertà

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di Gabriele Sepio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 147/2017 in attuazione della legge delega contro la povert, il reddito di inclusione (ReI) si prepara al debutto dal 1° gennaio 2018 mandando in soffitta il sostegno all'inclusione attiva (Sia). La misura interesserà circa 1,8 milioni di persone in condizione di povertà cui verranno destinate risorse derivanti dal Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale cui si aggiunge una quota del Pon inclusione per un totale di un miliardo e 700 milioni di euro per il 2017 ed oltre due miliardi nel 2019. Il ReI si basa su due pilastri fondamentali, il sostegno e la presa in carico e prevede l'assegnazione tramite una carta acquisti erogata dall'Inps di un beneficio economico dai 190 ai 485 euro (soglia massima attualmente prevista per l'assegno sociale) parametrato al reddito Isee e concesso per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile per altri 12, ma solo una volta trascorsi almeno sei mesi dalla prima scadenza. Rispetto al Sia aumenta, dunque, il beneficio (prima ricompreso tra 80 e 400 euro) e si innalzano i parametri reddituali per l'accesso alla nuova misura che non potrà superare i 6mila euro (con il Sia il limite era uguale o inferiore a 3mila euro). Il ReI tiene conto del reddito disponibile (ISR) che comprende anche i redditi esenti permettendo di assegnare il beneficio in funzione delle effettive disponibilità del nucleo. Il patrimonio non potrà superare 6mila euro cui andranno aggiunti 2mila euro per ogni membro della famiglia oltre il primo.

Nella prima fase applicativa il ReI assegnerà preferenza ai nuclei con soggetti disabili, figli minori, donne in stato di gravidanza nonché almeno un disoccupato con età superiore a 55 anni. Alla base della concessione del beneficio ci sarà un progetto personalizzato finalizzato all'inclusione sociale e basato su una “valutazione multidimensionale” che tiene conto delle caratteristiche e dei bisogni dell'intero nucleo familiare come educazione, istruzione, formazione, condizione abitativa, esigenze sanitarie nonché, non da ultimo, la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità. Proprio nel caso in cui la situazione di povertà sia connessa alla mancanza di lavoro il progetto personalizzato potrà essere sostituito dal “patto di servizio” o dal “programma di ricerca intensiva di occupazione”, previsti dal “decreto politiche attive” del jobs act e finalizzati ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il ReI sarà compatibile anche con lo svolgimento di una attività lavorativa, ma non con la fruizione di altre forme di assistenza, come ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria o Naspi. Un ruolo fondamentale per l'applicazione del ReI è riservato a Regioni Provincie autonome e enti locali .

Decreto legislativo 147/2017

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