Adempimenti

Sas e Snc, calcolo Ace difficile con il cambio di contabilità

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di Paolo Meneghetti

Una delle principali novità della legge di bilancio 2017 è rappresentata dalla nuove regole di calcolo dell’Ace per imprese individuali e società di persone. La nuova disciplina pone, però, alcuni problemi applicativi che meritano di essere presi in esame.

La novità

Ma partiamo dal quadro normativo. Per le imprese individuali e le società di persone si passa dal sistema di calcolo che assumeva quale unica entità rilevante il patrimonio netto civilistico a una modalità di determinazione della base Ace simile a quella dei soggetti Ires. Tuttavia c’è la particolarità dell’incremento patrimoniale verificatosi tra il 2011 e il 2015, la cui applicazione presenta qualche ostacolo per i soggetti che sono approdati alla contabilità ordinaria avendo applicato precedentemente la contabilità semplificata.

Sulle pagine del Sole 24 Ore sono state segnalate le peculiarità dell’incremento patrimoniale 2011/2015, denominandolo “stock incrementale” proprio per richiamare l’attenzione sul fatto che non è necessario analizzare le ragioni che hanno determinato l’incremento patrimoniale nel periodo sopra citato: qualunque operazione, anche quelle che dal 2016 non sarebbero rilevanti, quali conferimenti in natura o rivalutazioni monetarie, sono comunque computabili nell’ammontare che genera base Ace.

Per le imprese che applicano il regime contabilità ordinaria da prima del 2011 non si pongono problemi, nel senso che se è certamente vero che fino al 2015 non era necessario segmentare il patrimonio netto nei tre elementi (al 31 dicembre 2010/31 dicembre 2015/post 2015) resta il fatto che tale segmentazione è certamente eseguibile anche a posteriori.

Al riguardo va segnalato che il modello Redditi 2017 per società di persone non presenta alcuna distinzione tra gli elementi del patrimonio netto, bensì un unico rigo in cui indicare l’incremento patrimoniale rilevante ai fini Ace, probabilmente dando per scontato che venga redatto un prospetto extracontabile per dimostrare come si è pervenuti al dato finale.

In relazione alla necessità di segmentare il patrimonio netto contabile nelle tre parti sopra ricordate, si pone il problema di come comportarsi per i soggetti che hanno applicato il regime di contabilità ordinaria nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015. Infatti per questi soggetti l’impianto della contabilità eseguito al momento di esordio del regime ordinario avrà messo in evidenza un patrimonio netto formatosi indistintamente negli anni precedenti, ed è questo dato che dovrebbe essere ulteriormente scomposto.

L’esempio

Pensiamo a questo esempio: una Snc ha applicato il regime contabile ordinario dal 2013, rilevando un capitale sociale di 10.000 euro e un patrimonio netto complessivo di 50.000 euro, di cui 40.000 euro per riserve di utili non distribuiti. Quest’ultimo dato (riserve di utili di 40.000 euro) potrebbe essersi formato nel 2011 e nel 2012, ma potrebbe essersi formato anche in anni ulteriormente precedenti.

Nel primo caso si avrebbe una base Ace (ovviamente considerando per semplicità di esempio solo la parte formata dallo stock incrementale) di 40.000 euro, mentre nel secondo caso bisognerebbe selezionare il dato tra incrementi precedenti il 2011 e incrementi successivi a tale data. Ma come individuare la parte degli incrementi patrimoniali manifestatisi dal 1° gennaio 2011 in poi?

Al riguardo si ritiene che non sembra del tutto corretto rilevare , semplicemente il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 , perché questa modalità, benchè semplice, assegnerebbe un vantaggio forse eccessivo a questi soggetti. Del resto affermare al contrario che il patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2015 non debba essere considerato affatto nello “stock incrementale” sarebbe tesi eccessivamente e iniquamente penalizzante.

La semplificazione

Per risolvere il problema non resterebbe che costruire retroattivamente il patrimonio netto al 1° gennaio 2011, ma anche questa operazione presenta problemi di notevole entità, poiché per alcune poste dell’attivo e del passivo si potrebbe mutuare il dato dall’ambito fiscale (per esempio per rimanenze iniziali e valore dei cespiti), ma per alcuni altri dati (si pensi a debiti e crediti) la ricostruzione retroattiva è molto difficile se non impossibile.

La questione probabilmente, come per altri aspetti di pratica operatività, non è stata considerata dal legislatore e ora dovrebbe essere risolta in via interpretativa, per esempio assumendo un approccio semplificato, considerato che i soggetti interessati , per la loro limitata dimensione, non saranno dotati di apparati contabili particolarmente raffinati.

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