Imposte

Trust, il controllo parte dalla titolarità dei beneficiari

Chiarito il momento da cui conteggiare il quinquennio che dà diritto ai benefici

di Angelo Busani

In caso di apporto al trust di una quota di partecipazione al capitale che consente il controllo della società partecipata, l’avvalimento dell’agevolazione che esenta da imposta di donazione il trasferimento dal trustee ai beneficiari del trust (l’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990) è subordinato al mantenimento del controllo per cinque anni dalla data in cui i beneficiari ottengono dal trustee la titolarità di detta quota di partecipazione.

È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2023: in altre parole, non rilevano (al fine dell’ottenimento del beneficio fiscale) i cinque anni posteriori all’atto di dotazione del trust e quindi non rileva il periodo di mantenimento del controllo da parte del trustee. Rileva, invece, il mantenimento quinquennale del controllo da parte dei beneficiari, dopo che essi abbiano ottenuto dal trustee il trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale con la quale il disponente aveva dotato il trust.

La norma di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, dispone che sono esenti da imposta di donazione e successione i trasferimenti da padre a figlio o tra coniugi aventi a oggetto un’azienda, una quota di partecipazione a una società di persone o una quota di controllo di una società di capitali che si verifichino:
O per successione a causa di morte;
O per donazione o per patto di famiglia;
O per attribuzione del patrimonio vincolato in trust da parte del trustee ai beneficiari del trust.

Sotto quest’ultimo aspetto occorre precisare che fino alla circolare n. 34/2022 (o, meglio, fino alla emanazione, in regime di consultazione, della bozza della circolare poi numerata con il n. 34/2022) il momento di applicazione dell’imposta di donazione non era il trasferimento dal trustee ai beneficiari, bensì il trasferimento tra il disponente e il trust, finalizzato a dotare il trust con l’apporto dell’azienda o della quota di partecipazione. Ne derivava che il requisito del mantenimento, per un quinquennio, del controllo della società partecipata, prescritto dalla normativa in esame come condizione per il consolidamento dell’esenzione da imposta di donazione, doveva essere verificato in relazione ai cinque anni decorrenti dalla data nella quale il disponente effettuava la dotazione del trust.

Con la circolare 34/2022, la questione è stata diametralmente rovesciata: il momento di imposizione è stato individuato, di regola, non nell’atto in cui il disponente dota il trust ma nell’atto con il quale il patrimonio del trust viene attribuito ai beneficiari, con la conseguenza che si è posto il tema di stabilire la data dalla quale decorre il quinquennio di necessaria tenuta del controllo della società partecipata cui la legge subordina il mantenimento dell’agevolazione concessa in sede di registrazione. In altre parole, se prima della circolare 34/2022 il quinquennio indubitabilmente decorreva dal momento in cui il disponente effettuava la dotazione del trust, dopo la circolare si poteva in effetti dubitare se si dovesse continuare a utilizzare il predetto criterio o se oggi si debbano computare i cinque anni dalla data in cui il trustee effettua, a vantaggio dei beneficiari, le attribuzioni di patrimonio precedentemente vincolato in trust.

È dunque quest’ultima la soluzione indicata dalle Entrate in connessione con il mutato orientamento, proclamato con la circolare 34/2022, per il quale l’apporto al trust della quota di controllo non subisce più imposizione, essendo divenuto invece rilevante il momento di distribuzione del patrimonio vincolato in trust.

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