31 ottobrePresentazione dei Modelli Redditi 2025 PF, SP, SC, ENC
Indicazioni
Termine ultimo per l'invio del Modello Redditi 2025 con indicazione, per le dichiarazioni Irpef della destinazione dell'otto, del cinque e del 2 per mille.
La dichiarazione va trasmessa in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
N.B. Per i soggetti Ires, il termine è fissato entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
L’opzione per i regimi della Tonnage tax, del consolidato, della trasparenza va comunicata all’agenzia delle Entrate al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap nel periodo di imposta a partire dal quale si vuole esercitare o confermare l’adesione ai regimi.
Il modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage tax, Consolidato, Trasparenza e per l’opzione Irap” va presentato:
- dalla società controllante entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di Tonnage tax;
- dalla consolidante entro 30 giorni;
- dalla società partecipata;
- dal soggetto che, trovandosi ad esempio nel primo anno di attività o avendo anticipato la chiusura dell’esercizio sociale al fine di renderla omogenea con quella delle altre società che intendono partecipare al consolidato o avendo mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente, esercita l’opzione per uno dei regimi della Tonnage tax, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5, Dlgs 446/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
FrequenzaAnnuale
31 ottobrePresentazione del Modello Irap 2025
Indicazioni
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Irap per l'anno precedente.
La trasmissione avviene in via telematica.
Dal 2 maggio 2024, il termine di presentazione dei modelli Irap è stabilito:
- entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per le società di persone e i soggetti assimilati (ex articolo 2, Dpr 322/1998, come modificato dall'articolo 11, comma 1, DLgs. 1/2024 e dall'articolo 2, comma 6, lettera a), DLgs 108/2024);
- entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti Ires (articolo 2, Dpr 322/1998, come modificato dall'articolo 11, comma 1, DLgs 1/2024 e dall'articolo 2, comma 6, lettera a), DLgs 108/2024).
FrequenzaAnnuale
31 ottobrePresentazione del Modello 770/2025
Indicazioni
Per i sostituti d'imposta, gli intermediari e altri soggetti che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, scade oggi il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2024 - Modello 770/2025.
La trasmissione avviene in via telematica.
FrequenzaAnnuale
31 ottobreTrasmissione della certificazione unica 2025
Indicazioni
Termine ultimo per l'invio telematico della Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate (redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
La trasmissione può avvenire direttamente e tramite intermediario abilitato, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento agenzia Entrate 20 ottobre 2025 sono state definite le regole tecniche con le quali gli intermediari (Caf, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni), possono richiedere/acquisire, anche massivamente, i dati relativi alle Certificazioni uniche (CU) dei contribuenti deleganti ex articolo 23, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1.
FrequenzaAnnuale
31 ottobreRegime transfrontaliero di franchigia, comunicazione dei dati
Indicazioni
Scade oggi il termine per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, Dpr 633/1972, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati Ue che hanno adottato tale regime, per trasmettere la comunicazione relativa al terzo trimestre dei dati individuati dall’articolo 70-unvicies, Dpr 633/1972.
Il regime di franchigia, operativo dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto dal Dlgs 13 novembre 2024, n. 180 (in recepimento della direttiva Ue 2020/285), al fine di consentire alle piccole imprese, stabilite in uno Stato membro, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza applicazione dell’Iva anche in altri Stati Ue diversi da quello di stabilimento.
Per accedere al regime di favore, le imprese devono rispettare le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100mila euro annui.
Se il volume d’affari nell’Ue supera i 100mila euro annui, la comunicazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento del limite, e deve indicare la data del superamento e il valore delle cessioni effettuate dall’inizio del trimestre fino a tale data.
In caso di errori od omissioni in una comunicazione inviata è possibile correggere il dato errato presentando una nuova comunicazione entro tre anni dal termine ordinario.
Non è possibile inviare una comunicazione correttiva per modificare quella finale presentata a seguito del superamento della soglia di 100mila euro annui.
Con il provvedimento agenzia delle Entrate 28 marzo 2025 , è stato approvato il modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
Il modello di comunicazione va inviato telematicamente, direttamente dall’impresa o da un intermediario abilitato. La comunicazione va presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.
FrequenzaTrimestrale
31 ottobrePresentazione del Modello Iva TR
Indicazioni
Termine ultimo per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva del terzo trimestre 2025 (Modello IVA TR).
In data 21 marzo 2025 l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello Iva TR e le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
La trasmissione avviene in via telematica.
FrequenzaTrimestrale
31 ottobreDichiarazione Iva Ioss e liquidazione
Indicazioni
Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.
N.B. La Direttiva 18 luglio 2025, n. 2025/1539/Ue introduce nuove disposizioni per incentivare l’uso del regime speciale IOSS (Import One Stop Shop; articoli 369-terdecie e seguenti, Direttiva 2006/112/Ce), al fine di rendere più efficace la riscossione dell’Iva gravante sulle vendite a distanza di beni importati.
La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
FrequenzaMensile
31 ottobreDichiarazione Iva Oss e liquidazione
Indicazioni
Trasmissione telematica della dichiarazione Iva OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza o prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al nuovo Sportello unico (OSS).
Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.
La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
FrequenzaTrimestrale
31 ottobreEnti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento Iva relativa ad acquisti intracomunitari
Indicazioni
Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.
La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.
FrequenzaMensile
31 ottobreMemorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio
Indicazioni
Dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo per la memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (Dlgs 5 agosto 2015, n. 12).
La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
FrequenzaMensile
31 ottobreRegistrazione dei corrispettivi
Indicazioni
Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1.7.2019.
Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.
FrequenzaMensile
31 ottobreImposta di bollo su assegni circolari, dichiarazione trimestrale
Indicazioni
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione contenente l'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del 3° trimestre 2025 per procedere alla liquidazione dell'imposta di bollo sugli stessi assegni circolari.
La dichiarazione deve essere presentata presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
Codice tributo: 2505 - Bollo virtuale - rata.
FrequenzaTrimestrale
Sanzioni
L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio è punita con la sanzione amministrativa pari all'80% dell'imposta dovuta.
31 ottobreImposta di bollo, versamento in modo virtuale
Indicazioni
Termine ultimo per il versamento della quinta rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione annuale presentata il 31 gennaio 2025, al netto dell'acconto versato.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 in via telematica o direttamente intermediari abilitati.
Codici tributo: 2505 - rata; 2506 - acconto; 2507 - sanzioni; 2508 - interessi.
FrequenzaBimestrale
Sanzioni
Sanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: oltre al pagamento dell'imposta, sanzione pari all'80% dell'imposta o della maggiore imposta.
31 ottobreImposta sulle assicurazioni
Indicazioni
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
FrequenzaMensile
31 ottobreOperazioni in oro, invio della dichiarazione
Indicazioni
Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuate nel mese precedente.
Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi
FrequenzaMensile
31 ottobreComunicazione periodica intermediari finanziari
Indicazioni
Termine ultimo per la comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.
I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.
FrequenzaMensile
31 ottobreInvio telematico dati operatori finanziari
Indicazioni
Termine ultimo per la trasmissione dei dati relativi a trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.
Invio con modalità telematica.
31 ottobreSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo
Indicazioni
Termine ultimo per:
- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);
- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (articolo 61, comma 1, lettera e), Dlgs 504/1995).
FrequenzaMensile
31 ottobreSuperbollo
Indicazioni
Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.
Codice tributo: 3364.
FrequenzaAnnuale
Sanzioni
Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:
- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;
- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).
In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi)
07 novembreTrasmissione dati contabili per destinatari registrati e depositi autorizzati
Indicazioni
Termine ultimo per l'invio dei dati contabili relativi al mese precedente di:
- Destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono l'attività nel settore dei prodotti energetici (DD 33694/RU/2009);
- Destinatari registrati che svolgo l'attività nel settore delle bevande alcoliche (DD 12695/RU/2009);
- Destinatari registrati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 86767/RU/2009);
- Depositari autorizzati del settore alcoli (DD 25499/UD/2008);
- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nella fabbricazione di aromi (DD 25499/UD/2008);
- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 25499/UD/2009).
FrequenzaMensile
10 novembreModello 730
Indicazioni
Termine ultimo per la consegna al dipendente o pensionato del nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 calcolato sulla base del modello 730 integrativo. Consegna al sostituto di imposta del nuovo modello 730-4. Entro lo stesso termine, il C.A.F. trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative.
Consegna diretta al dipendente o pensionato e al sostituto di imposta
FrequenzaAnnuale
10 novembreImposta di bollo su assegni circolari, versamento
Indicazioni
Le banche e gli istituti autorizzati ad emettere assegni circolari devono effettuare entro oggi il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del terzo trimestre 2025.
Il versamento va effettuato con il Modello F24 direttamente utilizzando i servizi F24 web, F24 on-line messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione o tramite intermediario abilitato (codici tributo: 2505-rata; 2506-acconto; 2507-sanzioni; 2508-interessi).
FrequenzaTrimestrale
Sanzioni
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: sanzione pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
10 novembreTrasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore energetico
Indicazioni
Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici (DD 52047/2008, Circolare 10/D/2009).
FrequenzaMensile
13 novembreTrasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore bevande alcoliche
Indicazioni
Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività del settore degli alcoli e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse da vino e dalla birra (DD 12695/RU/2009).
FrequenzaMensile





