1. In sintesi
La disciplina concernente la circolazione e all’utilizzo, all’interno del territorio dell’Unione europea, di veicoli immatricolati in Paesi terzi rappresenta una questione di sicuro interesse nell’ambito della materia doganale, anche in virtù dei suoi concreti risvolti sulle dinamiche proprie della mobilità internazionale e delle connesse e conseguenti derive patologiche rappresentate, innanzitutto, dalle condotte elusive potenzialmente poste in essere dai vari soggetti interessati.
L’impianto normativo di matrice unionale a presidio della predetta materia è incentrato sulle disposizioni regolanti il regime doganale dell’ammissione temporanea, il cui scopo, relativamente alla questione ivi esaminata, è quello di facilitare il transito di mezzi di trasporto tra il territorio doganale dell’Unione Europea e il territorio dei Paesi terzi limitrofi, il cui esempio classico è dato dalla movimentazione transfrontaliera da e verso la Confederazione Elvetica.
Sotto il profilo della normatIva interna, invece, il recente Dlgs 141/2024, all’articolo 73, statuendo che «per l’ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normatIva doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II», opera un mero rinvio alla disciplina unionale, ponendo al contempo un’enfasi sui profili sanzionatori quali conseguenza delle violazioni nella corretta applicazione del regime che, come si evince dal tenore della disposizione, prevedono la contestazione del reato di contrabbando.
Per quanto riguarda i profili relativi all’Iva, invece, l’articolo 67, comma 1, lett. c), Dpr 633/1972, sancisce che le operazioni di ammissione temporanea di beni in esenzione totale dai dazi siano altresì esonerate dall’Iva all’importazione.
2. Il quadro normativo unionale
In attuazione del disposto di cui all’articolo 250 Cdu, la regola generale affinché un veicolo possa essere vincolato al regime doganale di ammissione temporanea è quella sancita all’articolo 212 del regolamento delegato (Ue) 2446/2015, la quale stabilisce le due condizioni essenziali e cumulative affinché un mezzo di trasporto possa beneficiare della totale esenzione dal dazio, cioè:
- il veicolo deve essere immatricolato o di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea;
- il veicolo deve essere utilizzato da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione Europea.
Tuttavia, il quadro normativo riconosce specifiche deroghe a questa regola generale, disciplinate dai successivi articoli 214 – 216 RD. Invero, l’articolo 214 disciplina i casi in cui anche un soggetto stabilito nell’Unione europea può utilizzare un veicolo a targa extra Ue in regime di ammissione temporanea con totale esonero dall’imposizione daziaria. La disposizione in esame, stabilisce infatti che le persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione possano beneficiare dell’esenzione totale dal dazio all’importazione qualora venga a sussistere, anche in via alternativa, una delle seguenti condizioni:
- i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di tali persone in virtù di un accordo secondo cui ogni persona può utilizzare il materiale rotabile dell’altra nell’ambito di tale accordo;
- per i mezzi di trasporto stradale immatricolati nel territorio doganale dell’Unione, se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto;
- se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza;
- se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un’impresa di locazione in vista della loro riesportazione.
Ulteriore eccezione alla regola generale sancita dall’articolo 212 citato è quella prevista dal successivo articolo 215 il quale, prevedendo una serie di ipotesi diverse tra loro, regola l’esenzione totale dal pagamento del dazio per i mezzi di trasporto utilizzati da persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione Europea.
Il primo comma della citata norma disciplina l’ipotesi in cui le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione possono beneficiare, su richiesta del titolare dell’immatricolazione, di un’esenzione totale dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell’immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell’Unione al momento dell’utilizzo di tali veicoli. Al secondo comma, viene sancito il beneficio dell’esenzione daziaria per i soggetti residenti nel territorio unionale i quali hanno noleggiato i mezzi di trasporto in forza di un contratto scritto e il cui utilizzo avviene in maniera privata allo scopo di tornare nel proprio luogo di residenza all’interno del territorio unionale o per lasciare detto territorio. Il terzo comma, invece, viene specificato che la medesima esenzione si ha anche per i mezzi di trasporto stradale noleggiati in virtù di un contratto scritto concluso con un servizio di autonoleggio professionale e che utilizzano privatamente.
Da ultimo, la stessa misura viene prevista per i veicoli utilizzati. Tanto privatamente quanto a scopi commerciali, da soggetti residenti nel territorio dell’Unione Europea che siano anche lavoratori dipendenti del proprietario, del locatario o dell’affittuario dei mezzi di trasporto e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale. La disposizione in esame, inoltre, puntualizza che l’uso privato di tali mezzi è consentito per i tragitti fra il luogo di lavoro e la residenza del soggetto dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro; di talché l’autorità doganale, onde evitare condotte lesive della normatIva doganale, potrà richiedere all’utilizzatore del veicolo l’esibizione di una copia del contratto di lavoro.
Si evidenzia infine che, a norma dell’articolo 217, par. 1, lett. c), il vincolo al regime di ammissione temporanea dell’autoveicolo immatricolato in un Paese terzo potrà avere una durata non superiore ai sei mesi e che, allo spirare del predetto termine, il regime si considera appurato e, conseguentemente, il veicolo stesso dovrà essere vincolato ad un diverso regime doganale o, in alternativa, abbandonare il territorio unionale.
3. Il caso specifico dei veicoli immatricolati in Svizzera
Il caso dei veicoli immatricolati in Svizzera riveste particolare rilevanza con riferimento alla tematica trattata, data la vicinanza geografica e l’elevato numero di frontalieri. L’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), ha chiarito che l’utilizzo di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia (e, dunque, nell’Unione Europea) è consentito, in esonero totale dal pagamento dei dazi all’importazione e dell’Iva, nei seguenti casi:
- mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente a titolo occasionale o di emergenza per un periodo massimo di cinque giorni, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell’utilizzo;
- mezzo di trasporto in locazione, con stipulazione del relativo contratto con impresa di noleggio stabilita in territorio extra-unionale e conseguente esibizione all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nel territorio unionale. In questo caso, l’utilizzo del mezzo noleggiato e introdotto nel territorio dell’unione sarà consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso;
- il beneficio dell’esenzione completa dal pagamento del dazio può essere concesso altresì su formale istanza a cura dell’interessato, da presentare preventivamente all’autorità doganale competente (individuata negli uffici delle autorità doganali di frontiera), al fine dell’ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo. Tale autorizzazione avrà una durata massima di un biennio e, sussistendone i presupposti, potrà essere rinnovato con le medesime modalità.
4. Il sistema sanzionatorio, cosa cambia
Dal punto di vista sanzionatorio, anche alla luce del nuovo Dlgs 141/2024, l’utilizzo del mezzo immatricolato all’estero in mancanza della descritta autorizzazione doganale comporta, ai sensi dell’articolo 73, comma 2, Dlgs 141/2024, la denuncia per il delitto di contrabbando sin dal momento di ingresso nel territorio unionale, l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del mezzo stesso. La citata norma va letta, nel contesto del nuovo impianto sanzionatorio, in combinato disposto con una serie di ulteriori disposizioni, tra le quali si annoverano:
- articolo 78 – “Omessa dichiarazione”, che prevede l’inversione dell’onere della prova, considerando il detentore delle merci non unionali nella zona di vigilanza terrestre, che non sia in grado o rifiuti di dimostrarne la legittima provenienza o presenti prove che non risultano attendibili, salva la dimostrazione del possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso, responsabile di contrabbando;
- articolo 83 - “Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento”, il quale dispone che chiunque, nei regimi di uso particolare, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal cento per cento al duecento per cento dei diritti di confine dovuti. La particolarità delle disposizioni in esame, così come specificato nella circolare Adm 20/2024, è da rinvenire nella previsione del dolo specifico dello “scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine”. La sanzione pecuniaria prevista per tale fattispecie è definita in misura pari a quella delle altre fattispecie di contrabbando previste dalla normatIva e, anche per questi casi, in applicazione della disposizione enunciata all’articolo 96 del medesimo decreto legislativo, la notizia di reato deve essere trasmessa alla Autorità giudiziaria;articolo 96 – “Sanzioni amministrative”, descrive le soglie di punibilità che discriminano l’illecito penale da quello amministrativo, sancendo che, in assenza delle condizioni esplicitamente richiamate dalla norma, cioè il ricorrere di una delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, o l’evasione o l’indebita percezione di diritti di confine a titolo di dazio per un importo superiore a euro 10.000 o, in alternativa, l’evasione o l’indebita percezione di diritti di confine diversi dal dazio per un importo superiore a Euro 100.000 l’illecito è sempre da considerarsi di natura amministrativa. Tale articolo prevede, in ogni caso, una soglia minima di sanzione pari a Euro 2.000 per le condotte riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 78, 80, 81, 82 e 83 Dlgs 141/2024. Al comma 7 viene disciplinata la sanzione della confisca, disponendo che, nei casi previsti dal comma 1 della norma in esame, l’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente deve sempre disporre, con motivato provvedimento, la confisca amministratIva delle merci oggetto dell’illecito. Da ultimo, il comma 13 dispone che non trovano applicazione le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca della merce in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione è avviata su istanza del dichiarante, a condizione che l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di qualsivoglia attività concernenti l’accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
- articolo 112 – “Estinzione del reato - Cause di non punibilità”, il quale prevede la possibilità per il contravventore, in caso di delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, di estinguere il reato effettuando il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al cento per cento e non superiore al duecento per cento dei diritti previsti per la violazione commessa, ferma restando la possibilità di procedere alla confisca della merce nonostante l’intervenuta estinzione del reato. Inoltre, la normatIva in parola prevede una causa di non punibilità statuendo che i delitti di contrabbando disciplinati agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti disciplinate dalla disposizione di cui all’articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili nel caso in cui l’autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso, a condizione che il pagamento del dovuto intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Siffatta causa di non punibilità, a norma del novellato articolo, inibisce l’applicazione della confisca, fermo restando il disposto di cui all’articolo 240, comma 2, Codice penale.


