Contabilità

Via libera al riporto delle perdite anche se l’azienda è affittata

La risposta a interpello 88/2020: operazione valida anche se non è superato il test di vitalità

In una operazione di fusione per incorporazione, il riporto delle perdite fiscali e degli interessi passivi è ammesso anche se la società incorporata, avendo affittato l'unica azienda, non supera il test di vitalità economica relativo ai costi da lavoro dipendente. Queste le conclusioni cui giunge l’agenzia delle Entrate con la risposta n. 88 del 2020, in risposta ad una istanza di interpello disapplicativo.

Il caso

La fattispecie sottoposta all’agenzia delle Entrate riguardava in particolare una fusione per incorporazione, nella quale la società incorporata era titolare di un’unica azienda concessa in affitto ad un soggetto terzo. Quindi l’incorporata, non gestendo direttamente la propria azienda, non sosteneva spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi ex art. 2425 Codice civile. La sola fonte di ricavi della società incorporata era il canone di affitto, l’unica risorsa umana era l’amministratore unico, il cui compenso era allocato alla voce “B.7” del conto economico (i.e. costi per servizi), quindi irrilevante ai fini del test di vitalità. Nel dettaglio, guardando ai requisiti richiesti per ilrip orto ex art. 172 Tuir, la società incorporata superava il test di vitalità con riferimento ai ricavi, sia nel periodo d’imposta precedente la delibera di fusione, sia nell’infra-periodo, i.e. dall’inizio dell’esercizio alla data di efficacia giuridica della fusione e superava poi anche il limite del patrimonio netto. Per contro, la società non superava il test di vitalità con riferimento al costo del personale, nel periodo d’imposta precedente la delibera di fusione e nell’infra-periodo, in ragione dell’assenza di personale. Nel quesito formulato la contribuente chiedeva la disapplicazione dell’art. 172, co. 7, Tuir poiché l’assenza di personale dipendente e dei relativi costi in bilancio non dipendeva dalla inattività della società, ma dalla scelta imprenditoriale di procedere con l’affitto dell’unica azienda.

La posizione dell’Agenzia

L’Agenzia accoglie la posizione interpretativa dell’istante valorizzando plurimi elementi atti a confermare la vitalità economica nella società incorporata e ad escludere, quindi, la qualifica di “bara fiscale”. L’aspetto più di interesse è che la vitalità economica della società incorporata è stata riconosciuta anche sulla base di dati economici di un soggetto terzo, ovvero la società affittuaria. Nel dettaglio, la conclusione dell’agenzia delle Entrate si è fondata sul superamento del test di vitalità, relativo al costo del personale, della società affittuaria nei due periodi d’imposta precedenti la delibera di fusione. Quanto, invece, all’infra-periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di efficacia giuridica della fusione, l’istante, nell’impossibilità di effettuare il test di vitalità sulla affittuaria per la carenza di dati (in possesso di un soggetto terzo), ha comunque dichiarato che, per quanto noto ed osservabile dall’esterno, la gestione dell’azienda, da parte della società affittuaria, era proseguita senza mutamenti sostanziali, pertanto aveva impiegato lavoratori subordinati in coerenza ed in continuità con gli anni precedenti. Altri elementi valorizzati dall’agenzia delle Entrate sono stati l’evoluzione del costo del personale della società affittuaria nelle quattro annualità precedenti la fusione, nonché la previsione, effettuata dalla contribuente, circa il personale dipendente che intenderà impiegare nell’azienda una volta terminato il contratto d’affitto e, quindi, rientrata nella gestione diretta dell’azienda.

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