I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 17 al 27 gennaio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Gruppo Iva

Principio di diritto agenzia delle Entrate 17 gennaio 2023, n. 3

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 gennaio 2023, n. 148

Holding partecipanti di un Gruppo Iva: sussistenza dei vincoli economico, organizzativo e finanziario

In relazione ai requisiti soggettivi per la partecipazione al Gruppo Iva, con specifico riguardo alla verifica del vincolo economico, viene affermato che la circostanza per cui le holding, le quali per loro natura si collocano ai vertici del Gruppo, non svolgano funzioni attive e operative nelle attività di business svolte dalle altre società della compagine, non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza del vincolo economico secondo la previsione dell'articolo 70-ter, Dpr 633/1972. Va, infatti, valutato il particolare ruolo che le holding rivestono all'apice della catena di controllo e alla conseguente interdipendenza economica e funzionale tra queste e le società del Gruppo. L'integrazione del vincolo economico va stabilito in relazione al particolare ruolo che rivestono, da un punto di vista strategico, stando ai vertici del Gruppo. Un altro chiarimento attiene al vincolo organizzativo, sempre finalizzato alla verifica del perimetro soggettivo del Gruppo. L'assenza del vincolo organizzativo (articolo 70-ter, comma 3, Dpr 633/1972) nei confronti della controllante (e quindi la sua mancata partecipazione al costituendo Gruppo Iva) non esclude, ai fini della valutazione del perimetro complessivo del Gruppo, il vincolo finanziario (articolo 70-ter, comma 1) nei confronti della controllata. Quest'ultima, quindi, in virtù della presunzione introdotta dal legislatore, partecipa alla compagine, fermo restando che la sussistenza di ciascuno dei tre vincoli (quindi anche di quelli economico e organizzativo) è requisito sostanziale per la sua partecipazione al Gruppo. In particolare, in virtù della sussistenza del vincolo finanziario (da cui nasce, presuntivamente, anche il vincolo economico ed organizzativo), la controllata rientra nel perimetro del Gruppo, pur essendo la controllante esclusa dal perimetro del Gruppo, dimostrata nei suoi confronti l'insussistenza del vincolo organizzativo (lo stesso vale anche in caso di insussistenza di vincolo economico). Con riferimento al vincolo finanziario, interessanti commenti si leggono nella Risposta 148 che tratta il caso di una società estera intermedia nella catena di controllo.

Iva/Iva estera

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 gennaio 2023, n. 51

Regime OSS e vendite a distanza

Le cessioni dei beni, a fronte di ordini effettuati online, e successivamente spediti da negozi italiani ai domicili di privati di consumatori europei (rapporto B2C), si qualificano come vendite a distanza intra-Ue. Per assolvere gli obblighi Iva (tassazione nel Paese di destino, al superamento della soglia di 10.000 euro o per opzione) è possibile avvalersi del regime OSS (One Stop Shop). Tale regime opera relativamente alle seguenti operazioni: 1) le cessioni a distanza intracomunitarie di beni; 2) le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi; 3) le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme; 4) le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno dell'Ue o a soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea ma non nello Stato membro di consumo. Tramite lo sportello unico è possibile dichiarare e versare l'imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione relativamente alle forniture transfrontaliere di beni e servizi. L'agenzia analizza anche il caso della cessione di beni al cliente privato francese con invio dei beni dalla Germania alla Francia. In sostanza, il fornitore italiano acquista i beni presso una consociata in Germania e poi li trasporta in Francia. Secondo il Fisco, la circostanza che i beni siano spediti in Francia dal magazzino della Spa munito di proprio identificativo Iva tedesco non osta alla qualifica della descritta operazione come vendita a distanza intracomunitaria e al ricorso al regime speciale OSS per l'assolvimento dell'imposta dovuta nel Paese di destinazione finale dei beni. Inoltre, va considerata come cessione domestica in Germania la vendita effettuata dalla consociata tedesca nei confronti dell'impresa italiana di beni presenti sul territorio tedesco: a) la cessione tra la consociata tedesca e l'istante è qualificabile come operazione interna trovandosi i beni in territorio tedesco, per cui l'assolvimento dell'imposta ed i relativi adempimenti contabili seguiranno le regole previste dall'ordinamento tedesco; b) la successiva operazione di invio dei beni dalla Germania alla Francia seguirà la disciplina dettata dal legislatore Ue agli articoli 17 e 21 direttiva Iva. In altre parole, l'impresa italiana, inviando in altro Stato membro i beni della propria impresa, realizza un'operazione assimilata ad una cessione intracomunitaria cui segue il parallelo acquisto intracomunitario. Il descritto schema operativo comporta la necessità che il fornitore si identifichi nello Stato membro di invio della merce (Francia) per l'assolvimento degli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legislazione del predetto Stato. La successiva cessione dei beni agli acquirenti francesi, consumatori finali, costituisce una vendita interna soggetta all'Iva francese.

Iva/Iva estera

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023, nn. 74 e 77

Regime IOSS: utilizzo da parte di forfetari e piattaforme digitali

Il regime opzionale IOSS (Import One Stop Shop) – che consente, alla piattaforma che vende online merce importata da Paesi terzi, di dichiarare e assolvere l'Iva in modalità agevole – è utilizzabile anche dai soggetti in regime forfetario (Risposta 74), al pari di quanto in precedenza chiarito per il sistema MOSS. Inoltre, il regime IOSS si applica anche alle piattaforme operanti attraverso «dropshipping», ossia vendendo online merce che non sono detenute nei magazzini del venditore ma che, usualmente, importa da Paesi terzi (Risposta 77). Ai fini Iva, la piattaforma acquista il ruolo di fornitore presunto, se facilita – appunto tramite un'interfaccia elettronica – le vendite a distanza di beni importati con spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Di conseguenza è tenuto all'assolvimento dell'Iva tramite il portale IOSS. In tal caso, l'Iva dev'essere calcolata sul corrispettivo pagato al «dropshipper» (la piattaforma intermediaria) dal cliente finale, cioè il cosiddetto «valore intrinseco all'importazione».Infine, nella dichiarazione Iva IOSS vanno riportate anche le vendite a distanza verso clienti finali nazionali, suddividendo le operazioni per aliquota di riferimento.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 gennaio 2023, n. 131

Attività di ludoteca: non applicabile il regime di esenzione

Circa il trattamento Iva applicabile all'attività di ludoteca e ai S.I.P.S.I. (servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia), il Fisco evidenzia che tali attività si differenziano da quelle degli asili nido in quanto non sono previsti (articolo 3, comma 2 Dlgs 65/2017, risoluzione 188/E/2002): a) il servizio mensa; b) uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano; c) modalità di funzionamento più flessibili e specifici standard di autorizzazione (come richiesto, invece, per gli asili nido). Come chiarito anche nella circolare 22/E/2008, la norma subordina l'applicazione dell'esenzione Iva alle prestazioni di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale e, inoltre, alla circostanza che devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni, requisito quest'ultimo mancante nel caso prospettato. Inoltre, trattandosi di un'attività di tipo privata, l'agenzia rileva che mancano anche tutti quei requisiti, come l'iscrizione ad appositi albi, il finanziamento pubblico o l'approvazione dell'attività da parte di un ente pubblico, che consentirebbero parimenti la fruizione del beneficio. Pertanto, alla luce di tali differenze, le attività di ludoteca e i S.I.P.S.I non possono usufruire del regime di esenzione Iva previsto all'articolo 10, comma 1, n. 21), Dpr 633/1972 e sono, di conseguenza, soggetti all'aliquota Iva del 22%.

Bollo/Scritture private

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 gennaio 2023, n. 130

Documenti relativi ai contratti di appalto pubblici

I documenti relativi all'avvio e alla fine di lavori pubblici, come pure su tutti gli atti connessi ai contratti di appalto pubblici (Dlgs n. 50/2016) scontano l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642. Trattasi, infatti, di scritture private con le quali si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti. I verbali di avvio, sospensione e ripresa dei lavori, e i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, tutti redatti dal direttore dell'esecuzione del contratto pubblico (si veda il Dm 49/2018 concernente l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione), scontano l'imposta di bollo perché rientrano tra le tipologie di atti elencati all'articolo 2 citato.

Diritti marittimi/Aliquote

Avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20 gennaio 2023

Tasse e diritti marittimi: aliquote anno 2023

L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso note le aliquote di tasse e diritti marittimi in vigore nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2023 ed il 31 gennaio 2024, adeguate al tasso di inflazione FOI accertato dall'Istat sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, Dm Mef/Infrastrutture e Trasporti 24 dicembre 2012 e riepilogate, rispettivamente, nella Tabella A (valida per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste) e nella Tabella B (valida per i soli punti franchi del porto di Trieste) riportate nell'avviso.

Redditi di impresa/Risarcimenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023, n. 80

Indennità risarcitorie: periodo di competenza fiscale

I chiarimenti attengono al trattamento fiscale delle indennità risarcitorie percepite in un periodo d'imposta successivo a quello dell'evento dannoso, alla luce degli articoli 88, comma 2, 86, comma 4 e 101, del Tuir. Sulla base delle disposizioni citate, se le indennità risarcitorie, correlate alla perdita o al danneggiamento di beni strumentali o patrimoniali in genere, vengono conseguite nello stesso periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento dannoso, le stesse danno luogo, rispettivamente, a una plusvalenza o a una minusvalenza, a seconda che il relativo importo sia superiore o inferiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto del bene danneggiato (articoli 86, comma 1, lettera b), e 101, comma 1 del Tuir). Se il bene è posseduto da almeno tre anni, al momento della perdita o danneggiamento, l'eventuale plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata o, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (articolo 86, comma 4). Quando, invece, come nel caso in esame, le indennità risarcitorie vengano percepite in un periodo successivo, se «… conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4…» (articolo 88, comma 2 del Tuir). Nello specifico, viene affermato che, nel caso in cui l'indennità risarcitoria percepita nel periodo d'imposta successivo sia superiore al valore fiscale del bene danneggiato, l'importo ricavato dalla differenza tra i due valori genera una plusvalenza fiscale, che concorrerà a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del Tuir. Ne consegue che l'importo così determinato è rateizzabile (in un massimo di 5 periodi d'imposta) come previsto dalla medesima disposizione.

Redditi di impresa/Costi indeducibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 gennaio 2023, n. 149

Riscatto in bitcoin pagato agli hacker: regime fiscale applicabile

Il caso esaminato riguarda il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva del riscatto pagato in bitcoin per riottenere i file sottratti (ossia, per ottenere la chiave di decriptazione dei dati sottratti) a seguito di un attacco informatico. Preliminarmente viene osservato che la società istante non sembra porre in essere un illecito penalmente rilevante (vale a dire, un delitto non colposo) e il pagamento del riscatto non può considerarsi direttamente funzionale alla commissione di un reato, né è stata iniziata una causa penale da parte del pubblico ministero. Pertanto, alle somme pagate non si applica il regime di indeducibilità dei costi da reato di cui all'articolo 14, comma 4-bis, legge 537/1993. In base a tale disposizione, sono indeducibili i costi e le spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati (circolare 32/E/2012, paragrafo 2.1) per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Ove, in seguito, l'imputato (il contribuente) venga assolto in sede penale con sentenza definitiva, ha diritto al rimborso delle imposte e delle sanzioni che ha dovuto corrispondere per effetto del recupero del costo. Ad ogni modo, l'esborso, difettando del principio di inerenza, non consente la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e dell'Irap (sotto quest'ultimo profilo la conclusione pare insolita, dato che ai fini dell'imposta regionale l'inerenza risiede nel fatto che il componente di reddito è stato iscritto a Conto economico secondo le regole civilistiche; cfr. circolare 36/E/2009, paragrafo 1.2; circolare 39/E/2009; Corte di Cassazione 15115/2018). La motivazione risiede nel fatto che, nonostante la richiesta da parte dell'agenzia delle Entrate, la società istante non ha prodotto «un supporto documentale idoneo» a dimostrare che l'uscita di denaro relativa all'acquisto dei bitcoin e il successivo trasferimento degli stessi siano correlati alle prestazioni che gli hacker si sarebbero impegnati a eseguire. Parrebbe di capire che, ove tale prova fosse stata fornita, il costo avrebbe potuto essere considerato deducibile. Ai fini Iva il trasferimento non rileva, in assenza del presupposto soggettivo (non è possibile individuare lo status del «prestatore»).

Dichiarazioni annuali/770

Provvedimento agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023

Modello 770/2023: approvazione

È stato approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, il modello che i sostituti d'imposta dovranno trasmettere per comunicare i dati dei compensi erogati, delle ritenute operate e dei versamenti effettuati relativi al 2022 (modello 770/2023). Il modello va trasmesso telematicamente entro il 31 ottobre 2023 (articolo 4, comma 4-bis, Dpr 322/1998). Tra le novità si segnalano quelle relative: 1) agli utili delle società cooperative, assoggettati ad imposta anche se non distribuiti nell'anno 2022, da indicare nel rigo SI3 in cui sono riportati gli utili e le ritenute, rispettivamente, nelle colonne 2 e 3 (articolo 1, commi 42 e 43, legge 178/2020): 2) ai piani individuali di risparmio (PIR). Nel quadro SO è inserita la sezione III per indicare i dati dei partecipanti ai PIR, da compilare a cura degli intermediari abilitati all'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o gestione di portafogli e dalle imprese di assicurazione residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi (LPS), con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. In caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d'imposta, è tenuto alla compilazione della sezione in argomento l'intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente; 3) ai quadri ST e SV dove sono stati previsti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell'anno 2022 (si vedano il punto 10, in corrispondenza del codice «Z», e il punto 15 per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).

Tregua fiscale/Istruzioni

Circolare agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023, n. 2/E

Definizioni agevolate delle pendenze tributarie: le prime indicazioni operative

Il documento fornisce le prime indicazioni – dopo quelle sugli avvisi bonari (circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E) – relative alle diverse definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022). Di seguito alcune interessanti precisazioni.

1) Ravvedimento operoso speciale che consente di fruire delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e di versare il dovuto in forma rateale (massimo 8 rate trimestrali di pari importo). La misura agevolativa riguarda le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti (incluse le violazioni «prodromiche» alla presentazione della dichiarazione, che godono della medesima riduzione), per cui sono incluse le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di presentazione (che non sono considerate omesse ai sensi dell'articolo 2, comma 7, Dpr 322/1998), mentre sono escluse le dichiarazioni omesse. Come nel ravvedimento ordinario – di cui all'articolo 13, Dlgs 472/1997 – occorre ravvedere le singole violazioni, non operando gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione. Pertanto: a) sono ravvedibili (con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo) le violazioni in tema di dichiarazione infedele punite (sanzione base dal 90% al 180% dell'imposta o delle ritenute; articoli 1, 2 e 5, Dlgs 471/1997) e le violazioni prodromiche alla dichiarazione, come quelle sulla fatturazione omessa/infedele (sanzione base dal 90% al 180%; articolo 6, comma 1, Dlgs 471/1997) o per indebita detrazione di Iva (sanzione base del 90%; articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997); b) sono ravvedibili le violazioni inerenti al controllo formale delle dichiarazioni, punite nella misura del 30% (indebite detrazioni di imposta e deduzioni dall'imponibile); c) non sono ravvedibili le violazioni scaturenti da liquidazione automatica della dichiarazione (rientranti nella definizione degli avvisi bonari; articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972); d) non sono ravvedibili le violazioni formali (rientranti nella definizione delle violazioni formali); e) non sono ravvedibili le violazioni in tema di omessa/irregolare compilazione del quadro RW (resta ferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento ordinario). Il ravvedimento speciale si perfeziona rimuovendo l'inadempimento (es. presentando la dichiarazione integrativa, con l'effetto che per i nuovi elementi dichiarati decorrono nuovi termini di accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 640, legge 190/2014) e pagando con il modello F24 (utilizzando i codici tributo che verranno istituiti) – anche mediante compensazione con crediti spettanti – quanto dovuto o la prima rata entro il 31 marzo 2023. Non sono ravvedibili quelle violazioni per le quali, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter, Dpr 600/1973. Stante l'assenza di alcun rinvio a opera della legge 197/2022, non si applica il regime dei lievi inadempimenti di cui all'articolo 15-ter, Dpr 602/1973.

2) Definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle Entrate o l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sul punto, la circolare in commento precisa che il comma 186 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili «e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi». Quindi, secondo l'agenzia (e diversamente da quanto si desume leggendo la Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023 e le Relazioni parlamentari) possono essere definite le liti anche su atti di riscossione, ad esempio cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione (anche se scaturenti da accertamenti non impugnati o da sentenza). La definizione agevolata è ammessa se entro il 1° gennaio 2023 è stato notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'agenzia fiscale (non rileva il momento successivo della costituzione in giudizio) e non si è ancora formato il giudicato (es. occorre che non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e che, sempre al 1° gennaio 2023, non siano spirati i termini per l'impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo). Il beneficio della definizione consiste nella possibilità di pagare: a) il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi se l'agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado; b) il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi se l'agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado; c) il 5% delle imposte se il processo pende in Cassazione al 1° gennaio 2023 e l'agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente nei pregressi gradi; d) per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi se il contribuente è risultato soccombente. Inoltre: 1) se il ricorso è pendente iscritto nel primo grado (ove sia avvenuta la costituzione in giudizio entro il 1° gennaio 2023) spetta anche lo sconto del 10% dell'imposta; 2) se pendono i termini per riassumere o pende il giudizio di rinvio (articolo 63, Dlgs 546/1992) si definisce con stralcio del 10% delle imposte (al pari della situazione del ricorso iscritto nel primo grado); 3) nella soccombenza ripartita (ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice) occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata; 4) non sono definibili, in quanto mancano gli importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile. Per accedere alla definizione occorre presentare domanda ed eseguire i versamenti delle somme o della prima rata entro il 30 giugno 2023, utilizzando il modello e i codici tributo che verranno approvati. Ciascun atto impugnato presuppone una distinta domanda e un distinto versamento, essendo irrilevante la riunione dei giudizi.

3) Sanatoria delle irregolarità formali. Dal punto di vista soggettivo, la regolarizzazione non risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne, per cui se ne può avvalere la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Iva, Irap, ritenute alla fonte e crediti d'imposta. Possono fruirne anche i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti. Dal punto di vista oggettivo, rientrano nella definizione le violazioni formali, ossia quelle per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, e quindi laddove non vi sia un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Non rientrano nel campo di applicazione della norma le violazioni formali inerenti all'imposta di registro e all'imposta di successione, quelle relative all'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, nonché alle violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).

4) Adesioni agli accertamenti e acquiescenza riferibili ai tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate. Questi possono essere definiti con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 di quelle di legge/irrogate. Nonostante la norma preveda l'emanazione di provvedimenti attuativi, secondo l'agenzia i contribuenti possono già fruirne direttamente in fase di versamento degli importi dovuti, prestando adesione/acquiescenza entro i termini per presentare ricorso.

5) Regolarizzazione degli omessi versamenti di rate. È possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione. Per aderire occorre versare integralmente la sola imposta, a prescindere dal pagamento rateale. È possibile regolarizzare l'omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione.

6) Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro. Si tratta dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. rottamazione-ter o nel cd. saldo e stralcio.

7) Rottamazione quater (definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione). Circa il perimetro dei carichi definibili, l'applicazione della nuova definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti previdenziali di diritto privato (le Casse professionali) potrà operare, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti edizioni della rottamazione, soltanto qualora i predetti enti si pronuncino in tal senso, adottando apposita delibera entro il 31 gennaio 2023 da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente deliberante e comunicata via pec all'agente della riscossione. Quanto alle modalità di determinazione delle somme da versare a titolo di definizione in caso di precedenti pagamenti parziali, si dovrà tener conto esclusivamente dell'importo già versato a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Quindi, come, invece, accaduto nelle precedenti rottamazioni, non si deve tener conto delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di quelle maturate a titolo di aggio, poiché tali somme, nella nuova rottamazione, sono oggetto di integrale stralcio.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Principio di diritto agenzia delle Entrate 17 gennaio 2023, n. 4

Bonus Industria 4.0: momento di effettuazione dell'investimento

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi rientranti nel paradigma «Industria 4.0» (articolo 1, commi 1051-1063, legge 178/2020) matura al momento di effettuazione dell'investimento. Per individuare tale momento occorre verificare le previsioni contrattuali, in special modo qualora i contratti prevedano che la prestazione del venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile, ma comprenda anche una serie di attività ulteriori (trasporto, assemblaggio, installazione, ecc.). Sul tema viene ribadito che il momento di effettuazione dell'investimento dev'essere valutato secondo le regole previste dall'articolo 109 del Tuir. Pertanto, per quanto riguarda i beni mobili: 1) l'investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale; 2) nel caso in cui dal contratto non sia possibile individuare esplicitamente la data di trasferimento della proprietà si dovrà valutare, caso per caso, se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il totale adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del venditore; 3) in ogni caso non si devono considerare eventuali clausole di riserva della proprietà previste dal contratto. Spetta al contribuente valutare i singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi richiamati, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.

Agevolazioni/Bonus Sud

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 gennaio 2023, n. 133

Bonus per investimenti al Sud: investimenti in telecomunicazioni

L'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015 (cd. bonus Sud) spetta anche in relazione ad investimenti effettuati nel settore delle telecomunicazioni. Dopo aver ottenuto il parere tecnico fornito dal ministero dello Sviluppo economico, il Fisco precisa che gli investimenti effettuati per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, posti in essere per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne, rientrano nella definizione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e, pertanto, possono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Con il chiarimento fornito viene revocata la Risposta Interpello 68/2022.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 gennaio 2023, n. 147

Tax credit per il servizio di riscaldamento

Il credito d'imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica (articolo 8, comma 10, lettera f), legge 448/1998) spetta al fornitore di energia. In particolare, la norma riconosce un credito d'imposta a favore del fornitore di energia, gestore dell'impianto o della rete di teleriscaldamento, che effettua l'ultima transazione nei confronti dell'utente finale. Il fornitore, a sua volta, trasferisce l'agevolazione sul prezzo di cessione dell'energia, applicando uno sconto a favore dell'utente finale, effettivo destinatario del vantaggio economico connesso all'agevolazione. Infatti, al fornitore dell'energia spetta il credito d'imposta non in quanto soggetto effettivamente agevolato, ma in quanto soggetto che ha anticipato l'agevolazione all'utente finale per conto dello Stato. Per il fornitore, il credito d'imposta in questione costituisce un vero e proprio credito nei confronti dell'Erario e non concorre alla determinazione del reddito. Si tratta di un'agevolazione concessa non a fronte di un onere sostenuto, ma a fronte di una riduzione di prezzo praticata in fattura. Nel caso in cui l'utente finale sia un soggetto titolare di reddito d'impresa, l'agevolazione, qualificabile come contributo in conto esercizio, costituisce ricavo. Nel caso sottoposto all'esame dell'Amministrazione finanziaria, la società istante, per la gestione del servizio di riscaldamento a favore di un'azienda sanitaria, si rivolge a sua volta ad un'altra società, per ricevere da quest'ultima energia termica prodotta tramite teleriscaldamento alimentato a biomasse. Per fornire il servizio di gestione del riscaldamento, la società istante è tenuta a procedere alla voltura, a nome proprio, delle utenze per l'approvvigionamento di teleriscaldamento, in quanto, nel contesto di riferimento (nel quale la fornitura di teleriscaldamento è parte integrante di un più ampio insieme di servizi integrati di gestione degli impianti tecnologici, termici ed elettrici degli immobili dell'Amministrazione sanitaria, comprendente anche una serie di servizi non inerenti alla gestione degli impianti termici dell'azienda sanitaria stessa), si ritiene corretto qualificare quale utente finale il fornitore del servizio di energia. Quindi, secondo il Fisco l'utente finale è proprio la società istante, in quanto destinataria dell'ultima transazione, con la quale l'energia è immessa al consumo. Tale società beneficia di uno sconto in fattura da parte del fornitore, ossia della società che distribuisce il teleriscaldamento, di importo pari all'ammontare del credito d'imposta spettante al fornitore ai sensi della legge 448/1998.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 26 gennaio 2023

Tax credit energia: cessione del bonus di dicembre 2022 e nuovo modello di comunicazione

Viene fissato al 20 settembre 2023 il termine per la comunicazione di cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 (articolo 1, Dl 176/2022, Decreto Aiuti quater). Per le cessioni dei bonus relativi al I e al II trimestre 2022 occorre far riferimento al provvedimento 30 giugno 2022, n. 253445, mentre per il tax credit dei periodi successivi (III trimestre e mesi di ottobre e novembre 2022) il riferimento è ai provvedimenti 6 ottobre 2022, n. 376961 e 6 dicembre 2022, n. 450517. Contestualmente, tale termine viene esteso alle comunicazioni riguardanti le cessioni dei crediti relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022. Si ricorda che l'utilizzo del bonus con il modello F24 è stabilito al 30 settembre 2023, termine che vale anche per eventuali cessionari. In attuazione della disposizione contenuta nel Decreto Aiuti quater che ha ampliato il termine di utilizzo al 30 settembre di quest'anno (articolo 1, commi 3 e 4, Dl 176/2022), viene concessa la possibilità di comunicazione della cessione entro il 20 settembre di quest'anno. Per consentire l'acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d'imposta, con il provvedimento in esame sono state, inoltre, approvate le nuove versioni del "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta", delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 dicembre 2022.

Immobili/Terreni edificabili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023, n. 69

Cessione di cubatura: regimi Iva e registro applicabili

Una società proprietaria di un'area edificabile trasferisce la parte non sfruttata di tale cubatura al proprietario del terreno confinante, che potrà a sua volta edificarla. L'analisi fatta dall'Amministrazione finanziaria riguarda il regime fiscale – ai fini Iva e ai fini dell'imposta di registro – della cessione del volume edificatorio (cessione di cubatura). Trattandosi di una prestazione di servizi (articolo 3, comma 1, Dpr 633/1972), la cessione viene assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria, mentre l'imposta di registro va applicata nella misura fissa di 200 euro (come prevede il principio di alternatività tra i due tributi ex articolo 40, Dpr 131/1986; cfr. articolo 9 della Tarifa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986); in caso di trascrizione e voltura, si applica l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (articoli 4, Tariffa allegata al Dlgs 347/1990, e 10, comma 2, Dlgs 347/1990). Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 giugno 2021, n. 16080 ha affermato che l'introduzione dell'articolo 2643, comma 2-bis, Codice civile – a mente del quale la pubblicità degli atti di costituzione o modifica dei diritti edificatori deve avvenire tramite trascrizione – lascia intendere che la cessione del volume non rientra nella cessione di un diritto reale di godimento, altrimenti già trascrivibile come detta l'ordinaria disciplina sui diritti reali. Inoltre, l'atto è immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta (articolo 1350 Codice civile). Ne deriva che il trasferimento della cubatura non rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 1, Dpr 633/1972, ossia tra gli atti a titolo oneroso che comportano il passaggio della proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Di conseguenza, è da ritenere superata l'interpretazione fornita nei precedenti documenti di prassi richiamati dall'istante (risoluzione, agenzia delle Entrate 20 agosto 2009, n. 233/E, che a sua volta citava la risoluzione, ministero delle Finanze 17 agosto 1976, n. 250948) che, ai fini Iva, assimilavano la cessione di cubatura a un trasferimento di un diritto reale: l'operazione si qualifica, invece, come prestazione di servizi (prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte).

Immobili/Ecobonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 gennaio 2023, n. 143

Bonus per efficienza energetica: interventi effettuati in più periodi d'imposta

I limiti di spesa che danno diritto alle detrazioni per interventi di efficienza energetica (articolo 14, Dl 4 giugno 2013, n. 63) sono fissati per ciascun intervento e per ciascun periodo d'imposta. Il Fisco fornisce precisazioni in merito ai criteri da utilizzare per valutare l'autonomia di diversi interventi di riqualificazione energetica effettuati sullo stesso immobile, ma in periodi d'imposta differenti. L'autonomia va verificata in quanto un medesimo intervento potrebbe anche proseguire in successivi periodi d'imposta, ma in tal caso vale il limite annuo per intervento, trattandosi di mera prosecuzione (articolo 16-bis, comma 4 del Tuir, richiamato dalla legge 296/2006). Nel caso di specie, l'istante ha prima iniziato e concluso lavori di sistemazione e rifacimento del tetto e, nel periodo d'imposta successivo, sul medesimo immobile ha effettuato un intervento di fornitura e posa in opera di infissi: per entrambi gli interventi è possibile beneficiare della detrazione per risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma 345, legge 296/2006. Tuttavia, tenuto conto che, per il primo intervento, l'istante ha fruito del bonus del 65% per l'intero valore massimo di 60.000 euro, si chiede se sia possibile beneficiare dell'agevolazione anche per la seconda opera, consistente in una detrazione del 50%, fino al medesimo valore massimo di 60.000 euro. Il Fisco osserva che l'istante ha fornito, per ciascun intervento, la documentazione completa e tutte le certificazioni richieste per l'avvio e la chiusura dei lavori (circolari 17/E/2015 e 19/E/2020), per cui ha ritenuto che tale circostanza sia sufficiente perché non si configuri l'ipotesi di una mera prosecuzione dell'intervento, con la conseguente possibilità di beneficiare dell'agevolazione per riqualificazione energetica in modo autonomo e distinto e per l'intero valore massimo concedibile di 60.000 euro anche in relazione al secondo intervento.

Immobili/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 gennaio 2023, n. 155

Agevolazioni «prima casa»: requisiti da evidenziare nella dichiarazione di successione

L'erede può fruire dell'agevolazione «prima casa» in sede di presentazione della dichiarazione di successione. Secondo l'articolo 69, comma 3, legge 342/2000, il beneficio (relativo alle imposte ipo-catastali) è applicabile anche agli immobili acquisiti per donazione o successione quando, in capo ad almeno uno dei beneficiari dell'eredità, sussistano i requisiti e le condizioni previste per l'acquisto della prima abitazione in base all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986. Il beneficiario delle agevolazioni deve dichiarare il possesso dei requisiti nella dichiarazione di successione. Come già chiarito con la circolare, agenzia delle Entrate 13 giugno 2016, n. 27/E, l'erede, in possesso dei requisiti prescritti, potrà beneficiare dell'agevolazione «prima casa» in relazione ad uno solo degli immobili (da individuare nella dichiarazione stessa; circolare 44/E/2001) e alle relative pertinenze (articolo 817 Codice civile; cfr. circolare 38/E/2005) rientranti nella dichiarazione di successione, anche se il suddetto immobile risulta formalmente costituito da due particelle catastali (con distinta titolarità). Ciò a condizione che le stesse unità immobiliari risultino «unite di fatto ai fini fiscali», nel rispetto della procedura delineata nella circolare citata, in quanto le suddette particelle siano prive di autonomia funzionale e reddituale. Infine, viene precisato che l'immobile costituito dalle particelle catastali «unite di fatto ai fini fiscali» deve, in ogni caso, costituire una casa di abitazione diversa da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Locazioni/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 24 gennaio 2023, n. 19

Indice dei prezzi al consumo di dicembre 2022

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice (118,2 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente dello 0,3%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente dell'11,3%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 15,5%.

Locazioni/Cedolare secca

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 gennaio 2023, n. 160

Locazioni abitative: cedolare secca ridotta nei Comuni alluvionati

Ai contratti di locazione a canone concordato, con opzione per la cedolare secca (articolo 3, Dlgs 23/2011), stipulati in relazione a immobili ricadenti in territori per cui è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47/2014), lo stato d'emergenza, a causa di eventi calamitosi, si applica l'aliquota del 10%, così come previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, Dl 47/2014 (che ha esteso l'aliquota ridotta già operante per la tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze per i contratti stipulati nei Comuni ad alta densità abitativa). E ancora, con l'articolo 4, comma 3-novies, Dl 162/2019 è stato modificato il descritto comma 2-bis prevedendo che «l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti». Nel caso in esame, per il Comune in cui è ubicato l'immobile è stato dichiarato lo stato di emergenza con Dpcm emanato in seguito all'ordinanza del commissario delegato al superamento degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione. Pertanto, ai canoni derivanti dal contratto di locazione – ancorché stipulato nel 2021 – spetta l'aliquota del 10% della cedolare secca.

Lavoro autonomo occasionale/Applicazione

Circolare Inps 19 gennaio 2023, n. 6

Prestazioni occasionali: chiarimenti sulle novità della legge di bilancio 2023

In relazione alle novità, in vigore dal 1° gennaio 2023, introdotte dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 342 e 343, legge 197/2022, che ha modificato l'articolo 54-bis, Dl 24 aprile 2017, n. 50) sono forniti chiarimenti in relazione alle prestazioni di lavoro occasionale. In particolare, vengono analizzati i seguenti aspetti: a) il rapporto tra l'utilizzo del Libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale; b) i limiti economici per l'accesso al Libretto Famiglia e al contratto di prestazione occasionale; c) il nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale; d) le modifiche al regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo. L'applicazione delle novità al settore agricolo sarà oggetto di successiva circolare.

Società/Start-up

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 gennaio 2023, n. 154

Investimenti in start-up innovative: detrazione per cassa

La detrazione per investimenti (conferimenti, consistenti in sottoscrizione di azioni o quote del capitale) in start-up innovative (articolo 29, Dl 18 ottobre 2012, n. 179) sorge nell'anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto in seguito all'impegno preso. La ratio della norma, infatti, è quella di incentivare la crescita del Paese, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative, e, pertanto, di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale. Questa lettura si ricava dal decreto attuativo (Dm Mef/Mise 7 maggio 2019), il quale attualmente prevede, per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per un importo pari al 30% (comma 7-bis) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovativa, direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio, che investono prevalentemente in start-up innovative.

Fiscalità internazionale/Residenza

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023, n. 73

Doppia residenza fiscale: applicazione dello split year

I casi di doppia residenza (nel caso di specie, trasferimento in Svizzera nel corso dell'anno da parte di un soggetto residente in Italia) si risolvono con il criterio del frazionamento del periodo d'imposta (split year) sulla base del giorno di trasferimento del domicilio. Ai sensi della normativa convenzionale che sussiste tra Italia e Svizzera, l'Italia esercita la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino alla data di trasferimento di quest'ultima mentre la Svizzera può far valere la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo. Non rileva, invece, la data (successiva) di iscrizione all'Aire, che ha valenza unicamente ai fini della vigente normativa interna, ma che non ha alcun effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato per evitare le doppie imposizioni che l'Italia ha in vigore con la Svizzera. L'agenzia ricorda che l'articolo 2, comma 2 del Tuir considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. Ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 2, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il Dm 4 maggio 1999. Il predetto comma 2-bis non ha creato un ulteriore status di residenza fiscale bensì, attraverso l'introduzione di una presunzione legale relativa, ha diversamente ripartito l'onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti trasferiti, al fine di evitare che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti sostanziali. Pertanto, anche a seguito della formale iscrizione all'Aire, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia per effetto del citato articolo 2, comma 2-bis, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Dm 4 maggio 1999. Ciò posto, l'istante dovrebbe, in ogni caso, essere considerata, ai sensi della vigente normativa interna, residente nel nostro Paese per l'intera annualità in questione, in quanto iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tale periodo d'imposta. Tuttavia, osserva l'agenzia, occorre considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri, che prevalgono sul diritto interno. Nel caso specifico, l'articolo 4 del Trattato per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, riguardo alla definizione del concetto di residenza, stabilisce, conformemente al Modello Ocse di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti. Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del contribuente. In particolare, il Trattato prevede, per la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno (articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione), in questi termini: «la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data». Nel caso di specie, dunque, l'asserita doppia residenza in Italia e in Svizzera nel periodo d'imposta in questione può essere risolta applicando il suddetto criterio del frazionamento, considerando la data del trasferimento (l'iscrizione all'Aire, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha alcun effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato internazionale in vigore con la Svizzera). Fino a questo giorno l'Italia può far valere la propria potestà impositiva, atteso che «l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi (n.d.a.: ovunque) posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato» (articolo 3 del Tuir). Dal giorno successivo dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese e, quindi, riportati in dichiarazione solo i redditi prodotti da tale data nel territorio dello Stato italiano, individuati dall'articolo 23 del Tuir.

Fiscalità internazionale/Doppie imposizioni

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 20 gennaio 2023, nn. 110, 118, 122 e 124

Accordi contro le doppie imposizioni: soluzioni di alcuni casi

Sulla base dei trattati internazionali stipulati con l'Italia, vengono fornite le risposte a quattro differenti casi:

1) la ritenuta alla fonte operata dalla committente tunisina sui corrispettivi erogati alla società italiana (per servizi di ingegneria a elevato contenuto tecnico resi) può essere recuperata tramite il credito d'imposta (Risposta 118). Nello specifico, considerato che la consulenza fornita dall'istante alla committente riguarda lo studio di fattibilità del progetto di ammodernamento di una raffineria localizzata in Tunisia, nonché l'assistenza nella predisposizione di documenti utili alla relativa gara d'appalto, il Fisco ritiene che tali prestazioni rientrino nella definizione di «studi tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale» menzionati dal Trattato contro le doppie imposizioni. Quindi, l'imposizione tunisina è conforme al Trattato e la doppia imposizione che ne deriva può essere risolta dall'istante attraverso il meccanismo del credito d'imposta (articolo 22, paragrafo 3, della Convenzione), alle condizioni e secondo le modalità applicative dettate dall'articolo 165 del Tuir;

2) il reddito derivante dalla vendita di immobile acquistato da più di cinque anni nei Paesi Bassi, da parte di un contribuente che vive e lavora in Italia, è esente da imposizione (Risposta 122). Sul piano della vigente normativa interna, l'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir prevede l'imposizione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Al riguardo, si osserva che la citata disposizione normativa non è circoscritta alle sole plusvalenze generate dalla vendita di immobili ubicati nei confini nazionali ma, risultando come elemento determinante la presenza di un soggetto cedente residente in Italia, ricomprende anche le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili situati all'estero. Resta ferma l'eventuale imponibilità nei Paesi Bassi, in quanto il Trattato contro le doppie imposizioni prevede una tassazione concorrente in entrambi gli Stati degli utili che un soggetto residente in uno essi ritrae dalla vendita di beni immobili, situati nell'altro Stato;

3) è imponibile in Spagna la plusvalenza derivante dalla vendita in Italia di un immobile ceduto dopo cinque anni dall'acquisto da un cittadino residente in Spagna (Risposta 110). La Convenzione tra i due Paesi stabilisce che «gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili (...) sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati»; questa disposizione non restringe la potestà impositiva al Paese fonte del reddito, in quanto nei Trattati contro le doppie imposizioni la tassazione è ritenuta esclusiva per uno dei contraenti se è utilizzata la locuzione «sono imponibili soltanto» in un determinato Stato. L'omissione del termine «soltanto» indica che i redditi in questione sono imponibili in entrambi gli Stati. Pertanto, ferma restando l'esenzione in Italia (per via della vendita ultra-quinquennale dell'immobile), la Spagna può tassare l'utile derivante dalla cessione secondo il proprio ordinamento;

4) la ritenuta alla fonte effettuata dalla società olandese sugli emolumenti corrisposti al lavoratore dipendente (ingegnere informatico) italiano può essere solo chiesta a rimborso in Olanda (Risposta 124). Nel caso di specie l'attività è svolta, in modalità smart working, in Italia. La Convezione contro le doppie imposizioni prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi, corrisposti a fronte della prestazione di un'attività di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario degli stessi, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente (nel qual caso tali remunerazioni sarebbero assoggettate a imposizione concorrente in entrambi i Paesi). Nel caso concreto, i redditi di lavoro dipendente erogati dalla società olandese sono corrisposti a un residente italiano a fronte di un'attività lavorativa svolta nel nostro Paese. Da ciò consegue, che i redditi in esame sono da assoggettare a imposizione esclusiva in Italia. Il contribuente potrà richiedere alle competenti autorità fiscali estere il rimborso della ritenuta alla fonte subìta su tali redditi, ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni.