Controlli e liti

Omesso versamento, retroattive le norme pro-contribuenti

Per ritenute e Iva valutazioni di favore per la sopraggiunta impossibilità di pagamento

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Per i reati di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva, le nuove previsioni dei decreti delegati sull’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo, nei casi di sopraggiunta impossibilità di pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al contribuente, potranno avere effetto retroattivo in quanto più favorevoli per l’imputato.

Analogamente anche l’impossibilità di eseguire il sequestro sin dalla fase delle indagini preliminari in presenza di rateazione da parte dell’interessato avrà verosimilmente effetti favorevoli per il passato.

Sono questi alcuni degli effetti positivi anche per coloro che hanno procedimenti in corso che potrebbero derivare dalle norme che saranno emanate con i decreti delegati previsti dalla legge approvata dal Consiglio dei ministri.

Come segnalato sul Sole 24 Ore del 16 marzo, la legge delega prevede la revisione dell’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo, nell’ipotesi di sopraggiunta impossibilità di pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al contribuente.

Ancorché non espressamente esplicitato, appare evidente che il riferimento sia ai reati di omesso versamento (Iva e ritenute) per i quali la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, ha imposto la ricorrenza di circostanze abbastanza stringenti per l’esclusione della responsabilità del contribuente inadempiente.

In sintesi, attualmente viene richiesto che l’interessato provi che l’omesso versamento dipenda da cause non prevedibili in alcun modo da parte dell’azienda e che abbia posto in essere senza successo tutte le misure per reperire la liquidità necessaria per l’adempimento dell’obbligo di versamento, nel caso anche operazioni sfavorevoli al patrimonio personale (nonostante il debito Iva riguardi la società di cui l’indagato/imputato è soltanto rappresentante legale).

In tale contesto la giurisprudenza di legittimità ha normalmente ritenuto non sufficiente a evitare la punibilità gli omessi pagamenti di fatture da parte di clienti (comprese pubbliche amministrazioni), la scelta dei vertici aziendali di privilegiare i pagamenti dei fornitori e dei dipendenti, rispetto al fisco, per evitare ulteriori conseguenze dannose all’azienda.

I decreti delegati dovrebbero a questo proposito prevedere, nei casi in cui gli omessi pagamenti non dipendano da fatti ascrivibili al contribuente, l’individuazione di circostanze che farebbero venir meno l’elemento soggettivo e di conseguenza assicurerebbero la non punibilità.

Va da sé che, trattandosi certamente di disposizioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti, nel momento in cui entreranno in vigore potranno beneficiarne, ove ricorrano le medesime circostanze, anche coloro che hanno procedimenti penali pendenti.

Altra norma molto interessante che potrebbe avere significativi effetti retroattivi concerne l’impossibilità di eseguire il sequestro preventivo sin dalla fase delle indagini preliminari nel caso di regolare pagamento delle rate ai fini dell’estinzione del debito.

Attualmente, in presenza di rateazione, secondo la (condivisibile) interpretazione della giurisprudenza di legittimità a norma dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 74/2000, il sequestro preventivo può essere eseguito sull’importo ancora non restituito all’erario ovvero la restituzione può riguardare solo le somme già versate al fisco (a rate).

Ne consegue che le nuove norme – che dovrebbero escludere il sequestro dell’intero importo per il quale è stato avviato il piano di rateazione – dovrebbero trovare applicazione anche per le misure cautelari in corso che interessano contribuenti che stanno pagando a rate le somme dovute.

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