Imposte

Società di comodo, la rivalutazione entra nei ricavi presunti

Lo stato emergenziale non comporta l’automatica disapplicazione. La rivalutazione si considera solo per un anno della media triennale

di Luca Gaiani

La crisi pandemica del 2020 può bloccare la norma sulle perdite sistematiche nel modello Redditi 2022. Le società che, nell’anno di inizio della pandemia, hanno realizzato un risultato negativo a causa delle chiusure imposte dal governo possono non considerare tale perdita nel quinquennio di osservazione 2016-2020, uscendo dal regime per l’esercizio 2021. Per il test delle non operative, la rivalutazione fa aumentare i ricavi presunti, ma si considera solo per un anno della media triennale.

La crisi internazionale

La pandemia, la crisi energetica e ora anche la guerra non sono bastate per convincere il legislatore a sospendere gli effetti della anacronistica norma sulle società non operative e in perdita sistematica. E così, anche nella chiusura dei bilanci 2021 le società si trovano a dover svolgere i test degli enti di comodo per valutare, in caso di mancato superamento, le possibili vie di uscita.

Per le non operative, il test si effettua confrontando i ricavi “presunti” derivanti dalla applicazione di percentuali ai valori fiscali dell’attivo con la media di ricavi, proventi e incrementi di rimanenze del triennio 2019-2021. Non calcolo della media presunta, chi lo scorso anno ha rivalutato i beni pagando il 3%, considera i valori rivalutati solo per il 2021, mentre vale ancora il costo storico per il 2019 e il 2020.

Per le perdite, rileva il quinquennio antecedente al 2021 e dunque gli esercizi dal 2016 al 2020. Se si sono realizzate cinque perdite fiscali oppure quattro volte una perdita e una volta un reddito positivo, ma inferiore al minimo degli enti di comodo, scatta la penalizzazione nel modello Redditi 2022.

Cause di esclusione solo su 2021

Il passaggio successivo è verificare le possibili vie di uscita “automatiche”. In primo luogo, occorre guardare alle eventuali cause legali di esclusione (articollo 30 della legge 724/1994), le quali, sia per le non operative che per le perdite, devono sussistere nel 2021 e non valgono se si sono invece verificate negli anni precedenti. Ad esempio, sono escluse le società con valore della produzione che supera il totale attivo nel 2021, ma non quelle che hanno avuto tale indicatore nei bilanci precedenti e non nell’ultimo.

Le ipotesi disapplicative automatiche previste dai provvedimenti del 14 febbraio 2008 (non operative) e dell’11 giugno 2012 (perdite sistematiche) hanno un arco temporale differenziato. Le prime sono relative all’esercizio 2021 (come le cause di esclusione), mentre le seconde scattano se le situazioni si sono realizzate in almeno uno degli esercizi del quinquennio 2016-2020. Ad esempio, vale la disapplicazione per una società in perdita fiscale nei cinque anni di osservazione se in uno di essi (ad esempio il 2019) ha avuto un Mol positivo. Nessuna disapplicazione se il Mol positivo si è realizzato solo nel 2021 e mai nel quinquennio precedente.

Uscita dalle società di comodo

L’ultima strada da imboccare è la disapplicazione per cause oggettive. Occorre dimostrare (eventualmente facendoselo confermare con un interpello probatorio) che situazioni oggettive hanno impedito, rispettivamente, il conseguimento di ricavi, proventi e incrementi di rimanenze almeno pari ai minimi figurativi, ovvero di risultati fiscali positivi. In alcune interrogazioni parlamentari dello scorso anno è stato escluso (anche la questione è tuttora dubbia) che lo stato emergenziale configuri causa automatica di esclusione. Ciononostante, la pandemia, o meglio le ricadute che essa ha avuto su alcune attività economiche, può certamente supportare la disapplicazione per «situazioni oggettive».

Attenzione, però, all’arco temporale. Per le perdite quinquennali la disapplicazione “pandemica” guarda (solo) al 2020: se in quell’anno la emergenza Covid ha impedito di realizzare un reddito superiore ai minimi, la società è salva anche qualora il 2021 torni in perdita fiscale e non vi siano motivazioni emergenziali. Per le non operative, invece si guarda alla media dei ricavi effettivi. Quindi, conta il primo anno di pandemia, ma eventualmente anche il 2021 laddove l’impatto dell’emergenza abbia portato i ricavi medi del triennio sotto la soglia presunta.

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