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Isa, i controlli devono considerare il risultato migliore del triennio 2019-2021

Il piano dei controlli dovrà tenere in considerazione il risultato migliore conseguito dal contribuente nell’arco del triennio d’imposta 2019-2021. La novità è prevista dal Dl Semplificazioni

di Lorenzo Pegorin

L’articolo 24 del decreto Semplificazioni (Dl 73/2022) dispone che, nelle attività di analisi e controllo previste dall'articolo 9-bis, comma 14, del Dl 50/2017, che si basano sul punteggio Isa, Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate, debbano tener conto:

• per il 2021, anche del livello di affidabilità «più elevato» derivante dall’applicazione degli Isa per il 2019 e 2020;

• per il 2022, anche del livello di affidabilità «più elevato» derivante dall’applicazione degli Isa per il 2020 e 2021.

Questo al fine di non basare l’analisi del rischio evasione su un’annualità in cui l’emergenza Covid-19 da un lato e la crisi economica/energetica derivante anche dal conflitto russo-ucraino dall’altro fanno sì che il risultato Isa singolarmente considerato non sarebbe in grado di valutare appieno eventuali sintomi di evasione che potrebbero emergere dall’analisi statistica veicolata dagli indicatori.

Ecco che alla fine il piano dei controlli imposti dalle Entrate dovrà, in qualche modo, tenere in considerazione il risultato migliore conseguito dal contribuente nell’arco del triennio d’imposta sopra individuato.

Del resto, lo si ricorda, il Dl Rilancio (34/2020) aveva già modificato le regole per i controlli sugli Isa. Gli uffici competenti, nel condurre l’attività di controllo sul 2018 infatti, già dovevano tener conto anche dei risultati relativi al 2019. Per il periodo di imposta 2020, invece, già si teneva conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli Isa per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.

Nulla, invece, disponeva la norma relativamente al periodo d’imposta 2019, che dovrebbe così fare strada a sé, come singola annualità, oggetto di valutazione nella selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo.

Nel merito della vicenda, non va infatti dimenticato, come gli Isa, a differenza degli studi di settore, non sono più uno strumento di accertamento fiscale diretto, ma solo veicolo di selezione.

Sotto questo profilo la natura degli Isa, infatti, viene ribadita anche dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 2019. In particolare, al paragrafo 1.9, viene chiarito che: «l’affidabilità fiscale del contribuente, definita attraverso l’applicazione degli Isa, rappresenta, oltre che un mezzo per riconoscere benefici ai più virtuosi, anche uno strumento per individuare le posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli».

Sotto il profilo operativo si ricorda altresì come il ravvedimento postumo della dichiarazione dei redditi (e del modello Isa in esso contenuto) - sotto forma di dichiarazione integrativa - se da un lato si presenta come irrilevante ai fini della fruizione del regime premiale (circolare n. 20/E/2019 dell’agenzia delle Entrate), dall’altro invece esplica tutti i suoi benefici in termini di controlli.

In quest’ultima ipotesi l’agenzia delle Entrate dovrà tener conto del risultato dell’ultima dichiarazione inviata.

Quindi, anche in caso di risultato dell’integrativa in termini di Isa, migliore rispetto all’esito di quella inviata nei termini ordinari, l’ultima dichiarazione oggetto di inoltro telematico sarà sempre quella da considerare ai fini dell’attività di analisi e controllo del rischio fiscale previsto dall’articolo 9-bis, comma 14, del Dl 50/2017.

Diversamente, come visto, da quanto accade nel regime premiale dove è sempre la dichiarazione inviata nei termini ordinari (anche tardiva nei 90 giorni seguenti alla scadenza ordinaria) a disciplinare l’accesso o meno ai benefici derivanti da una votazione pari o superiore a 8.

Infine, si ricorda che l’articolo 24 del Dl 73/2022 non prevede alcuna modifica in relazione al regime premiale, annualità 2020 e 2021, senza quindi alcuna possibilità di poter far leva sul punteggio conseguito nel triennio, come invece accade per l’attività di selezione ai fini del controllo fiscale sopra evidenziata.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24