Acconti sui redditi assoggettati a tassazione separata, calendario puntato sul 2 luglio
Tra i versamenti in scadenza il prossimo 2 luglio rientrano anche gli acconti calcolati sui redditi assoggettati a tassazione separata. Infatti, a norma dell’articolo 1, comma 3 del Dl 669/1996, tali proventi «da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi».
La tassazione separata si applica ai redditi che, generalmente, si sono formati in più periodi d’imposta al fine di evitare che la percezione degli stessi in un unico anno possa pregiudicare il contribuente, considerata la progressività dell’Irpef, cosicché tali redditi non concorrono alla determinazione della base imponibile Irpef del soggetto. Considerato il disposto del Dl 669/1996, occorre versare l’acconto nella misura del 20% dei redditi assoggettati a tassazione separata entro il tax day, qualora gli stessi debbano essere indicati nella dichiarazione annuale e non siano stati oggetto di ritenuta alla fonte.
Vi rientrano, quindi, i proventi di cui agli articoli 7, co. 3, 15, co. 1, lett. f) e 17 del Tuir, tra cui si annoverano i seguenti:
•Plusvalenze da cessione di aziende possedute/esercitate da più di 5 anni e di terreni edificabili;
•Indennità per perdita avviamento (locazione, immobili urbani e farmacie) e quelle risarcitorie per perdita di redditi relativi a più anni;
•Redditi da recesso da società di persone;
•Reddito di alcuni proventi di capitale;
•Rimborsi di oneri o imposte;
•Trattamento di fine rapporto, se non soggetti a ritenute alla fonte;
•Indennità sostitutiva del preavviso;
•Somme percepite dagli eredi o legatari di diritto.
L’acconto è dovuto anche quando si prevede che le imposte dovute a titolo definitivo (liquidate direttamente dall’Amministrazione finanziaria) risultino di ammontare inferiore all’importo versato come “anticipazione”. In queste ipotesi, sarà l’Amministrazione stessa ad effettuare il rimborso dell’eccedenza pagata.
Potendo ricorrere alle disposizioni previste per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, è possibile beneficare:
•della proroga di 30 giorni (scadenza 20 agosto), applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi;
•della rateizzazione in rate mensili, dovendo concludere il versamento entro il 30 novembre;
•della compensazione con eventuali crediti.
Il versamento andrà eseguito tramite F24, utilizzando il codice tributo 4200, qualora sia lo stesso contribuente ad effettuarlo, altrimenti il codice 4201 se interviene il sostituto d’imposta.