Imposte

Ace, i fondi non regolamentati bloccano la norma antielusiva

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di Alessandro Germani


In un’operazione di private equity in cui una società riceve un conferimento a titolo di capitale e una rinuncia a crediti di finanziamento, la disapplicazione della norma antielusiva Ace non è ammessa se i fondi d’investimento in cima alla catena non sono regolamentati. È questa la conclusione a cui perviene la risposta 17 del 30 gennaio 2019 ( clicca qui per consultarla ) sulla scia di altre pronunce di identico tenore. Ma vediamone i contenuti.

L’operazione si articola in un’assai complessa ramificazione societaria che, infine, ha determinato un incremento di base Ace in capo all’istante italiana. Questa ha richiesto la disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 comma 4 del Dm 3 agosto 2017 (nuovo decreto Ace), in base al quale «in deroga al comma 1, la variazione in aumento è ridotta dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo». La norma stabilisce altresì che l’indagine effettuata dal contribuente sulla provenienza dei conferimenti, in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non è operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo.

La richiesta dell’istante verte in particolare su:
•un conferimento in denaro ereditato a seguito di fusione con altra società italiana proveniente da un pool di banche
•una rinuncia al credito proveniente da alcuni fondi di investimento.

L’Agenzia ricorda, come già sancito nel principio 14 del 2018 ( si veda Il Quotidiano del Fisco del 12 dicembre 2018 ), che l’approccio cosiddetto look through, finalizzato a dimostrare che le somme provengono in ultima istanza da soggetti white list (circolare 21/E/2015 paragrafo 3.10), non si applica quando i fondi sono dotati di determinate caratteristiche. Ciò in quanto l’indagine in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non è operato in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo. A questo riguardo, poiché i fondi localizzati nello Stato di Guernesey non sono fondi regolamentati, l’Agenzia conclude che non è applicabile il più lieve onere probatorio previsto dal citato articolo 10 comma 4 del decreto.
Tuttavia al contribuente è consentito di fornire le informazioni idonee a dimostrare che nel suo caso non si siano prodotti quegli effetti duplicativi che la norma antielusiva specifica dell’Ace intende scongiurare, attraverso le informazioni che sono state illustrate nella circolare 21/E del 2015.

Per ciò che concerne, in particolare, il conferimento in denaro ereditato dalla fusione, lo stesso proviene da un pool di banche non riconducibili alla compagine sociale dell’istante e quindi è da escludere qualsiasi effetto duplicativo. Per quanto riguarda, invece, il credito rinunciato, posto che le somme provengono da soggetti comunque white listed (alcuni dei quali peraltro fondi pensione pubblici o fondi sovrani), l’analisi dell’istante ha permesso di verificare che non ci sono stati effetti duplicativi. Ciò, viceversa, non può dirsi per la parte dei conferimenti provenienti da altri veicoli di investimento per i quali non sono state fornite le informazioni utili a consentire la disapplicazione della disciplina antielusiva.

Da ultimo va evidenziato che la pronuncia deve essere ricollegata da un lato con il principio 14 e dall’altro con la risposta 88 del 2018. In entrambi i documenti di prassi è stato chiarito che, per individuare i Paesi che consentono lo scambio di informazioni, si deve fare riferimento alla lista di cui all’articolo 6, comma 1, del Dlgs 239/1996, guardando in particolare alla data di esecuzione del conferimento.

Di tenore simile è anche l’interpello 21 del 1° febbraio 2019 ( clicca qui per consultarla ) in cui l’istante chiede sempre la disapplicazione della norma antielusiva dell’articolo 10 del decreto per un conferimento ricevuto. L’Agenzia ha chiarito che, essendo la compagine sociale composta da società svizzere (Stato con cui è attuabile lo scambio di informazioni a seguito del Dm 9 agosto 2016) ed entità Ue, non si pone il tema della presenza di soggetti black listed. Poiché inoltre l’istante ha dimostrato nei fatti l’assenza di duplicazione, la disapplicazione è accordata.

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