Imposte

Ai creditori beni ceduti senza plusvalenza

La disposizione vale solo per i valori del soggetto ammesso a procedura

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

L’articolo 86, comma 5, del Tuir dispone che non costituisce realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento, la «cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo», ma la locuzione «in sede di concordato preventivo» consente di applicare l’agevolazione unicamente alle plusvalenze realizzate sui beni del soggetto ammesso a tale procedura. Restano invece assoggettate a imposizione secondo le regole ordinarie le plusvalenze realizzate dalla società...