Ace preclusa dal 2017 per le società agricole con reddito catastale
Niente Ace (aiuto alla crescita economica) alle società agricole che determinano il reddito su base catastale (articolo 32 del Tuir). A prevederlo è stato il Dm Economia del 3 agosto 2017 . Si tratta delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti di società agricola (articolo 2 del Dlgs 99/2004) che hanno optato per la tassazione catastale in base all’articolo 1, comma 1093 della legge 296/2006. L’agevolazione riguarderebbe le società che abbiano tenuto la contabilità ordinaria per obbligo o per opzione (fattispecie relativa alle società di persone), che possono portare in deduzione dal reddito complessivo un importo pari al 1,6% dell’incremento del patrimonio netto formatosi dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2017.
Il decreto ministeriale del 3 agosto 2017 vieta questo beneficio alle società agricole che dichiarano il reddito catastale. In ordine alla decorrenza, nella relazione di accompagnamento al provvedimento sembra di intuire che questa esclusione si doveva applicare da sempre, al pari delle imprese della pesca che applicano il regime cosiddetto del tonnage tax. Tale interpretazione non è condivisibile in quanto l’articolo 9 del Dm 3 agosto 2017 è chiaramente innovativo includendo per la prima volta le società agricole che hanno optato per il reddito agrario. L’articolo 3, comma 1, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) dispone il divieto di introdurre norme tributarie con effetto retroattivo. Pertanto è più che sufficiente che le società agricole rispettino il nuovo divieto di utilizzare la deduzione Ace dal periodo di imposta 2017 o che era in corso al 3 agosto 2017.
La relazione di accompagnamento regola inoltre il caso in cui la società agricola svolga anche una attività che non rientra nel reddito agrario. Le attività aventi natura agricola escluse dal reddito agrario sono le seguenti:
•allevamento di animali con terreni potenzialmente insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
•coltivazioni di vegetali oltre il secondo piano produttivo;
•agriturismo;
•attività connesse volte alla produzione di servizi;
•attività connesse con produzioni di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015;
•produzione di energia elettrica oltre la franchigia con esclusione anche della tariffa incentivante.
Tutte queste attività se svolte da Snc, Sas o Srl agricole comunque devono determinare il reddito in base alle risultanze del bilancio (Dm 27 settembre 2007). In questi casi pertanto la deduzione si applica in rapporto ai ricavi generati dalla attività agricola non rientrante nel reddito agrario , confrontati con l’ammontare complessivo dei ricavi. Ad esempio se una Sas agricola svolge l’attività di allevamento ed i capi eccedenti rappresentano il 40%, significa che la deduzione ace calcolata sul patrimonio netto con la aliquota dell’ 1,6%, sarà deducibile dal redito della società nella misura del 40 per cento. Oppure per un produttore di vino che ha un fatturato 9,9 milioni e 100 mila euro per la vendita di distillato potrà usufruire della agevolazione Ace nella misura dell’1 per cento.