Imposte

Affrancamento e rimpatrio, spazio anche agli utili distribuiti nel 2022

Il Dm attuativo estende il perimetro anche agli utili distribuiti al soggetto «intermedio estero» nel 2022, ma non ancora percepiti dal contribuente residente fiscalmente in Italia al 1° gennaio 2023

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di Valentino Tamburro

Taglia il traguardo l’attuazione della disciplina relativa all’opzione per l’affrancamento e per il rimpatrio degli utili esteri, previo versamento di un’imposta sostitutiva la cui aliquota è differenziata in base al soggetto che effettua l’opzione (articolo 1, commi da 87 a 95 della legge di bilancio per il 2023). A definirla è il decreto dell’Economia del 26 giugno 2023 firmato dal viceministro Maurizio Leo e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» proprio del 26 giugno.

I soggetti che possono esercitare l’opzione

In linea con quanto previsto dalla normativa primaria, l’articolo 2 del Dm in commento circoscrive l’esercizio dell’opzione in commento ai soli contribuenti che detengono le partecipazioni nell’entità estera nell’ambito della loro attività d’impresa. Questi possono essere imprese individuali e società di persone, escluse le società semplici (soggetti Irpef ed equiparati), società di capitali, società cooperative ed enti svolgenti attività d’impresa (soggetti Ires). L’articolo 2 prevede che nel caso in cui la partecipazione nella società estera sia detenuta per il tramite di soggetti residenti controllati o stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri controllati, l’opzione è effettuata da questi ultimi. In altre parole, come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, l’opzione è effettuata dal soggetto residente in Italia più vicino al confine. Un ulteriore aspetto di interesse contenuto nel Dm è relativo alla possibilità di includere nel perimetro applicativo della disposizione sia le partecipazioni detenute in un soggetto estero non residente riferibili al patrimonio delle stabili organizzazioni estere in regime di branch exemption, che in relazione agli utili attribuiti a queste ultime.

Il disallineamento tra utili affrancabili ed utili distribuiti

Il comma 87 della legge di bilancio per il 2023 annovera tra gli utili affrancabili solo quelli non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, purché iscritti nel bilancio del soggetto estero alla data del 31 dicembre 2021 (per i soggetti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare). Sulla base di un’interpretazione letterale della norma, eventuali utili distribuiti a partecipate estere “intermedie” nel corso del periodo d’imposta 2022 non avrebbero potuto beneficiare della disciplina agevolativa in commento, in quanto non iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2021 di queste ultime. A tal proposito, l’articolo 3 del Dm, in considerazione della ratio della norma, che è quella di favorire il rimpatrio degli utili, estende il perimetro di applicazione della stessa anche agli utili distribuiti al soggetto «intermedio estero» nel corso del 2022, ma non ancora percepiti dal contribuente residente fiscalmente in Italia alla data del 1° gennaio 2023.

L’esercizio dell’opzione

In base a quanto previsto dall’articolo 4 del Dm, il contribuente ha una piena discrezionalità in merito alla scelta degli utili che intende assoggettare ad imposta sostitutiva. Come chiarito nella relazione illustrativa, il contribuente dovrà documentare le scelte effettuate in relazione agli utili e ai relativi importi oggetto di affrancamento nella documentazione contabile o extra-contabile relativa alla partecipata estera, esibendo in caso di controllo le delibere di distribuzione degli utili esteri. L’opzione si perfeziona mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall’inizio del successivo periodo d’imposta.

Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva

La normativa prima prevede una doppia aliquota, a seconda del soggetto che esercita l’opzione, ed è pari al 9 per cento per i soggetti Ires e al 30 per cento per i soggetti Irpef.

L’articolo 5 del Dm prevede che l’imposta sostitutiva è determinata su un ammontare di utili e riserve di utili in valuta estera convertita secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e, quindi, in base al cambio rilevato nel giorno antecedente a quello di efficacia dell’opzione. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa alcuna compensazione nel modello F24. L’omesso o il carente versamento dell’imposta sostitutiva non fa venire meno l’efficacia dell’opzione. In tale ipotesi si applicano le ordinarie regole in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso e di sanzioni previste per le imposte sui redditi. Gli ulteriori aspetti trattati nel Dm sono contenuti nell’articolo 6 (con riferimento all’imposta sostitutiva agevolata), nell’articolo 7 (in relazione alla decadenza dall’opzione) e nell’articolo 8, con riferimento agli effetti delle opzioni per le imposte sostitutive.

I codici tributo

La disciplina attuativa dell’ opzione per l’affrancamento e per il rimpatrio degli utili esteri è completa. Dopo il decreto con le regole attuative l’agenzia delle Entrate infatti con la risoluzione 34 ha istituito anche tre nuovi codici tributo per i versamenti differenziati in base al soggetto che effettua l’opzione.

Questi i codici tributo:

1723 denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

1724 denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile - Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

1725 denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta – Art. 1,comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Nella risoluzione l’Agenzia indica anche come compilare il modello F24 ELIDE: i codici tributo vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo queste modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati
anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;

- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

-nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione n. 34;

- nel campo “anno di riferimento”, l’ anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;

- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

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