L'esperto rispondeImposte

L’agente/socio resta nel forfettario dopo la nomina a presidente del Cda

Il nuovo incarico non comporta l’uscita dal regime se non si rientra nei casi di esclusione previsti dalla legge

immagine non disponibile

di Gianluca Dan

La domanda

Una persona fisica che svolge l’attività di agente di commercio con partita Iva nel 2024 è in regime forfettario (legge 190/2014) e fattura le provvigioni prevalentemente alla società Alfa che produce apparecchiature per l’illuminazione di cui è socio al 25 per cento. Tale agente/socio ad ottobre 2024 viene anche nominato presidente del Cda di Alfa (Cda a due membri con poteri di ordinaria fino a 40mila euro e voto prevalente dello stesso presidente in caso di parità di voto). In qualità di presidente del Cda non riceverà nè compensi nè rimborsi di altra natura. Tale nuova carica fa decadere l’agente dal regime forfettario nel 2024?
G. G. - Arezzo

Nel caso descritto, la nomina dell’agente di commercio a presidente del consiglio di amministrazione della società Alfa, di cui è anche socio al 25%, non comporta la decadenza dal regime forfettario per l’anno 2024 salvo verificare la presenza di una delle cause di esclusione di seguito indicate.

Non possono accedere al regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro (fino al 2024, il limite è stato 30.000 euro), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda...