Imposte

Agricoltura, a rischio la prevalenza di prodotti propri e i vantaggi fiscali

Il problema mette in forse la qualifica di imprenditore agricolo professionale

di Gianni Allegretti

Il problema che, a ogni emergenza climatica si ripropone per i produttori agricoli, è quello delle conseguenti perdite di produzione a seguito delle quali possono rendersi necessari acquisti di prodotti da terzi con il correlato mancato raggiungimento delle condizioni di prevalenza dei prodotti propri con la possibile perdita della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap).

Ai possibili rischi riconducibili alle perdite di produzione per l'intero territorio nazionale a causa della siccità si aggiungono ora, per l'Emilia Romagna, le perdite certe in conseguenza della devastante alluvione che per moltissime aziende provocherà la perdita totale delle produzioni annuali delle colture, erbacee, orticole, viticole e frutticole nonché per queste ultime, nei casi più gravi, la mancanza di produzione per i tre/cinque anni necessari per l'entrata in produzione delle nuove piante reimpiantate in sostituzione di quelle che andranno necessariamente estirpate.

Tale contesto, per gli imprenditori agricoli, può rendere impossibile rispettare il criterio della prevalenza dei prodotti propri, necessario per considerare connesse le attività che hanno a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali e, nel caso di fornitura di servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse ed è evidente, quindi, il problema cui vanno incontro, per l'anno corrente, le aziende emiliano-romagnole colpite e, nel caso dei frutteti e vigneti, anche protrarsi per più annualità.

A tale riguardo soccorre la disposizione di cui all'articolo 1, comma 988, legge 234/2021 che ha previsto una deroga temporanea, entro i termini di durata degli effetti derivanti dall'evento calamitoso, nel rispetto di due condizioni che devono entrambe essere verificate:

dichiarazione di eccezionalità dell'evento ai sensi dell'articolo 6 Dlgs 102/2004 da parte di regioni e Masaf;

approvvigionamento, in via prevalente, presso altri imprenditori agricoli singoli o associati di prodotti identici a quelli andati perduti e mancanti post evento per un periodo, comunque, non superiore a tre anni.

Il rispetto di tali condizioni consente di mantenere, ad ogni fine, tributario, previdenziale e così via, la qualifica di imprenditore agricolo e anche quella professionale di Iap, tutela civilistica che manca, però, di coordinamento con le disposizioni fiscali (articolo 56-bis Tuir 917/1986) che regolano le attività connesse, di produzione di beni e di fornitura di servizi, necessario per assicurarne, l'applicabilità.

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