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Aiuti di Stato all’agricoltura, l’Agenzia organizza il monitoraggio

Il Registro aiuti di Stato nasce per verificare che gli aiuti siano concessi nel rispetto delle norme Ue

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di Gian Paolo Tosoni

Ci penserà l’ufficio Controllo delle agevolazioni della Direzione centrale piccole e medie imprese che è l’ufficio di riferimento per gli adempimenti connessi alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti e nei registri Sian e Sipa.

L’agenzia delle Entrate il 2 novembre scorso ha emanato il provvedimento n. 343456 con cui individua l’ufficio che si occuperà del coordinamento del processo di gestione degli aiuti di Stato. La gestione di questi aiuti ha riflessi anche per i contribuenti relativamente alle informazioni da fornire in nota integrativa e nella dichiarazione dei redditi.

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) è stato istituito dal decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, emanato ai sensi dell’articolo 52 della Legge 234/2012 (che ha apportato sostanziali modifiche alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti). Il Rna nasce come strumento per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione europea.

Per la registrazione degli aiuti nel settore agricolo sono invece previsti i registri Sian e Sipa che sono sezioni applicative, rispettivamente, del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e del Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura (Sipa). In agricoltura il de minimis ammonta ad euro 25.000 (Decreto Mipaf 19 maggio 2020) aumentato di 100.000 euro (120.000 per la pesca) dalla Commissione europea nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, causa la pandemia.

L’agricoltura è beneficiaria di molti aiuti alcuni dei quali non sono aiuti di Stato in quanto di provenienza comunitaria. Il decreto 115/2017 ha anche definito il funzionamento del registro nazionale aiuti di Stato; il regolamento distingue due tipologie di aiuti: gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione (articoli 8 e 9) e gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (articolo 10). Per la prima categoria, l’Autorità responsabile è tenuta ad iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e il Soggetto concedente è tenuto alla consultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice identificativo rilasciato dal Registro. Per gli aiuti che non sono subordinati a provvedimenti, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione.

Gli aiuti di stato ricevuti sono soggetti anche ad altri due obblighi informativi: devono essere indicati in bilancio e nella dichiarazione dei redditi. L’articolo 1, comma 125, Legge 124/2017 (modificato dall’articolo 35 del Decreto Crescita, Dl 34/2019) ha previsto l’obbligo di indicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti nell’anno solare precedente (1/1 - 31/12) dalle pubbliche amministrazioni e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni.

Le micro imprese e i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, essendo esonerati dalla redazione della nota integrativa, comunicano i benefici sui propri siti internet o su portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L’obbligo non sussiste se l’importo complessivo delle sovvenzioni ricevute è inferiore a 10.000 euro. Come previsto dal comma 125-quinquies della citata Legge 124/2017, l’obbligo di indicazione non sussiste neanche per gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Rna, a condizione che nella nota integrativa/sito internet/portale se ne sia notizia dell’esistenza. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, è necessario compilare l’apposito prospetto del quadro Rs, indicando gli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) è quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri Sian e Sipa.