Al rush finale l’ultima quota del credito d’imposta per beni strumentali nuovi
Già dal primo gennaio scorso si sono rese utilizzabili le ultime quote di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, riferite agli investimenti effettuati nel 2014.
In occasione di Telefisco 2018 sono stati posti agli Esperti numerosi quesiti aventi oggetto soprattutto le limitazioni e le modalità di utilizzo di detto credito, con riferimento in particolare all’obbligo di apposizione del visto di conformità, tenuto anche conto delle stringenti riduzioni operate dal Dl 50/2017. Ma andiamo con ordine.
L’articolo 18 del Dl 91/2014 ha attribuito ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015. I beni strumentali agevolabili sono quelli ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e di importo unitario di almeno 10.000 euro (in relazione a ciascun progetto d’investimento e con riferimento ai singoli beni che lo compongono).
Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti.
Il comma 4 di tale articolo dispone, poi, che il credito di imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo, nonché utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997. Pertanto il credito è liberamente fruibile in modalità cosiddetta automatica, senza la necessità di particolari istanze, salva la corretta indicazione nell’apposito quadro RU del modello Unico.
La circolare 5/E/2015 chiarisce che la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento e, quindi, per gli investimenti effettuati già dal 2014, la prima quota era utilizzabile dal 1° gennaio 2016, la seconda a partire dal 1° gennaio 2017 e la terza dal 1° gennaio 2018.
Per quanto riguarda, invece, la modalità di utilizzo, la norma prevede espressamente che per tale credito non operano le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007. Di conseguenza, il credito di imposta può essere fruito annualmente (nel limite delle quote annuali riconosciute) senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro.
Inoltre, per la caratteristica agevolativa di tale credito, non si applica neppure (i) il limite generale di compensabilità di crediti di imposta pari a euro 700.000 e (ii) la preclusione di cui all’articolo 31 del Dl 78/2010, cioè il divieto di compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Infatti, come precisato più volte dall’amministrazione finanziaria, tali limiti non riguardano i crediti di imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, concernenti l’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi e, più in generale, non trovano applicazione nei confronti di crediti d’imposta per i quali sono previsti appositi stanziamenti di bilancio.
Per la sua natura agevolativa, quindi, il credito in esame sfugge anche all’obbligo di apposizione del visto di conformità; infatti, sulla base delle indicazioni fornite nella circolare 28/E/2014 dell’agenzia delle Entrate, tale credito non risulta direttamente riconducibile alle imposte sui redditi, avendo, appunto, natura strettamente agevolativa.
Per approfondire:
«Telefisco 2018 - Le novità fiscali con i commenti degli esperti del Sole 24 Ore e le risposte ai quesiti di Entrate, GdF e MeF» , on line e in edicola.