Imposte

Ex pornotax, anche i forfettari devono applicare la tassa etica

La base imponibile su cui applicare l’addizionale è pari all’ammontare dei ricavi derivanti dalle attività interessante abbattute del coefficiente di redditività

di Alessandra Caputo

Anche i contribuenti in regime forfettario devono applicare la tassa etica (ex Ppornotax). Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 285/2025. La cosiddetta «tassa etica» è una addizionale prevista dal comma 466 della legge 266/2005 dovuta per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.

L’addizionale è pari al 25% e si applica alla quota del reddito complessivo derivante dallo svolgimento delle predette attività, al netto delle spese e degli altri componenti negativi. Nel caso di svolgimento di più attività, non tutte soggette alla tassa, i costi risultano deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dalle attività soggette alla tassa etica e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi.

Il contribuente presentava l’istanza di interpello al fine di ottenere il riesame, in parte, di una risposta già ottenuta dalla Direzione regionale competente sul tema della applicazione della tassa etica ai contribuenti che si avvalgono del regime forfettario.

Nella risposta, infatti, la Direzione regionale aveva ritenuto che la stessa fosse applicabile in assenza di una esplicita esclusione normativa; il contribuente, tuttavia, lamentava la sussistenza di una vacatio legis sulla applicabilità della tassa stessa nei confronti dei contribuenti ¬ forfettario nonché l’impossibilità di procedere al calcolo. A sostegno della propria interpretazione, l’istante rilevava anche che la risoluzione 107/E del 22 aprile 2009, nell’istituire i codici tributo per il versamento della Tassa etica, fa solo riferimento all’Irpef e all’Ires e non ad altre imposte sostitutive.

La Direzione centrale conferma però l’interpretazione già resa dalla sede regionale: in assenza di una specifica esclusione, l’applicazione del regime forfettario non esclude l’applicazione della tassa etica. La base imponibile su cui applicare l’addizionale si determina tenendo conto del comma 64 della legge 190/2014, cioè, è pari all’ammontare dei ricavi derivanti dalle attività interessante abbattute del coefficiente di redditività.

L’Agenzia, infine, precisa che il versamento deve avvenire con le modalità e i termini previsti per l’imposta sostitutiva del regime forfettario e conferma l’utilizzo dei codici tributo previsti ai fini Irpef per il versamento («4003» per acconto e prima rata; «4004» per acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; «4005» per saldo).

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