Professione

Antiriciclaggio, in arrivo oneri più stringenti per gli studi

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

La nuova disciplina antiriciclaggio delineata dalla bozza di decreto legislativo di recepimento della direttiva 849/2015/Ue (quarta direttiva antiriciclaggio) interviene su diversi aspetti della normativa che attualmente regola la materia ( Dlgs 231/2007 ).

Si deve sottolineare come le modifiche attengano già ai destinatari del provvedimento; infatti se per un verso vengono ripresi i soggetti già sottoposti agli obblighi nella normativa vigente si deve segnalare l’ingresso, tra gli obbligati, dei professionisti che svolgono incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali siano soggetti agli obblighi antiriciclaggio.

Un’ulteriore rilevante modifica attiene al caso della redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 12 del 1979 per il quale è attualmente prevista l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione che, però, non è stata riprodotta nel testo in bozza. Da ciò deriva che nella prossima nuova normativa gli adempimenti di adeguata verifica e registrazione rientreranno negli obblighi da porre in essere.

Particolare accento è posto, nel possibile nuovo testo, sulla valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Su tali profili, infatti, si richiede non solo che i destinatari della normativa (i soggetti tenuti ai controlli quali i professionisti) debbano adottare « procedure oggettive e verificate» finalizzate all’analisi e alla valutazione degli specifici rischi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ma anche che tale valutazione debba essere documentata e tenuta aggiornata.

Le misure di controllo dovranno essere individuate e attuate nel rispetto del principio di proporzionalità esistente tra attività esercitata da parte del destinatario degli obblighi antiriciclaggio ed entità delle misure di gestione del rischio.

In tema di adeguata verifica occorre segnalare come gli obblighi vengano espressamente previsti non solo nei confronti del cliente ma anche del titolare effettivo in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale; in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a mille euro; con riferimento ai prestatori di servizi di gioco in occasione del compimento di operazioni di gioco.

Si prevede altresì che il soggetto obbligato all’effettuazione degli obblighi di adeguata verifica proceda sempre all’adempimento nei confronti del cliente e del titolare effettivo quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile e quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.

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