Professione

Antiriciclaggio, identità «blindata» per chi effettua la segnalazione

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Maggiori tutele in arrivo per il soggetto tenuto alla segnalazione di un’operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio ora all’esame del Parlamento per i pareri prevede una parziale rivisitazione della normativa attualmente in vigore stabilendo che - fermo restando l’obbligo dei soggetti obbligati di adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l’identità del segnalante - il nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del pubblico ministero né in quello per il dibattimento e che la sua identità non possa essere rivelata, a meno che l’autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, ove lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

Attualmente la normativa in vigore prevede, invece, che l’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

La tutela della riservatezza del segnalante è stabilita fin dell’articolo 38, comma 1, dello schema di decreto legislativo il quale stabilisce che i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare lo riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione (il testo ora in vigore prevede invece che «i soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell’articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione»). Il comma 2 prevede che il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all’uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.

In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata; viceversa in caso di sequestro di atti o documenti l’autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti; in entrambi tali ultimi casi le disposizioni ricalcano quelle previste dalla normativa attualmente in vigore e prevista ai commi 6 e 8 dell’articolo 45 del Dlgs 231/2007 .

Attualmente il Dlgs 231/2007 prevede che i soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell’articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

Lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio trasmesso alle Camere

La relazione allo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio

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