Adempimenti

Aree terremotate, la «trappola» della sospensione delle ritenute

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di Nevio Bianchi, Saverio Fossati, Barbara Massara, Salvina Morina, Tonino Morina

Proroga di scadenze fiscali e contributive, rinvio di termini per alcuni adempimenti amministrativi, sospensione delle rate dei mutui. L’emergenza terremoto si accompagna sempre con misure di alleggerimento del peso del fisco e della burocrazia per i cittadini e le imprese danneggiati. Gli interventi relativi ai terremoti che hanno devastato il Centro Italia dallo scorso agosto, sono contenuti, fra gli altri, nel decreto Terremoto (Dl 189/2016) e nel decreto Milleproroghe (Dl 244/2016) in corso di conversione.

I mutui

Nei Comuni colpiti dal terremoto è sospeso, fino al 31 dicembre 2017 in virtù del Dl Milleproroghe, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari, e dalla Cassa depositi e prestiti, comprensivi dei relativi interessi.

In ogni caso, sul fronte mutui, va ricordato che il mutuo prima casa di regola viene concesso a chi acquista (o costruisce) un immobile da adibire a propria abitazione principale. Nulla vieta che si possa beneficiare delle stesse condizioni anche per un’altra abitazione principale, purché l’acquisto o la costruzione della “nuova” unità avvenga nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo e che entro un anno l’immobile venga adibito ad abitazione principale.

Nell’ipotesi, quindi, in cui l’abitazione principale sia andata distrutta da un terremoto, difficilmente si potrà chiedere un nuovo mutuo se prima non si dimostra che l’abitazione princiaple non esiste più (comunicandolo al Catasto), ma soprattutto se prima non si estingue l’eventuale mutuo già in corso. Di norma esistono assicurazioni, stipulate insieme al mutuo, che coprono proprio casi come questo.

Le scadenze fiscali

I contribuenti danneggiati dai terremoti del 2016 beneficiano di proroghe e sospensioni dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi. In particolare, i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono 62 (8 in Abruzzo, 10 nel Lazio, 30 nelle Marche e 14 in Umbria), quelli colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre scorsi sono invece 69 (6 in Abruzzo, 5 nel Lazio, 57 nelle Marche e uno in Umbria).

Nel dettaglio, per i contribuenti residenti in tali Comuni il decreto Terremoto sospende fino al 30 settembre 2017 i termini dei versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Gli altri adempimenti

Sono invece stati sospesi fino al 31 dicembre 2016 (ma con ogni probabilità la persistenza dello sciame sismico indurrà a nuovi rinvii, probabilmente in sede di conversione del Dl Milleproroghe) una serie di termini, tra i quali:

i versamenti del diritto annuale alle Camere di commercio;

i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi delle Entrate e degli avvisi di addebito dell’Inps;

le attività esecutive degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari (compresi enti locali e Regioni);

l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili;

il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, o adibiti a uffici statali o pubblici;

le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce, il modello unico di dichiarazione;

i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, o beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta negli stessi edifici;

i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Ssn a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma.

Il nodo «sostituto d’imposta»

Il Dl Terremoto prevede inoltre la sospensione delle ritenute fiscali dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, sospensione limitata alle ritenute dei redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai redditi e/o compensi corrisposti dallo Stato.

Secondo la norma, «i sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni colpiti dai terremoti, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017». L’interpretazione letterale induce a ritenere che il beneficio sia collegato alla condizione del sostituto, che deve avere «domicilio fiscale» in uno dei Comuni interessati. Ma la misura è a beneficio del lavoratore e non del suo datore di lavoro/committente e quindi la residenza andrebbe verificata in primis con riferimento al lavoratore. L’intepretazione letterale della norma potrebbe invece condurre all’assurda situazione in base alla quale una società con sede legale a Roma, ma sede operativa ad Ascoli non sarebbe nella condizione di accogliere le istanze dei suoi dipendenti per il riconoscimento della sospensione. È pertanto urgente un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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